Capire
una legge in Italia richiederebbe una laurea apposita e
quindi fatalmente i giornali si
limitano a riportare le notizie per come gli vengono esposte dai più noti
rappresentanti del Governo che, purtoppo, pure non le hanno capite.
Facciamo quindi chiarezza sulle reali novità.
Facciamo quindi chiarezza sulle reali novità.
1) Nuovi reati consentono l’emissione del d.a.spo.,
anche se nulla hanno a che fare con lo stadio.
Il decreto legge Renzi/Alfano, sostituendo l'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 6, dà una ulteriore stretta ai diritti del
cittadino. Se prima, per potere emettere il daspo senza che vi fosse almeno una
denuncia, era necessario che vi fossero per lo meno elementi oggettivi, vale a
dire una fotografia inequivocabile o un filmato, ora invece chiede che siano
presenti elementi di fatto, che non si capisce cosa siano (una denuncia è un
elemento di fatto?).
Con il decreto legge Renzi, tra i motivi di d.a.spo. vengono inseriti:
a) i cartelli o gli striscioni ingiuriosi, se esposti allo stadio;
b) i delitti di istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, istigazione a disobbedire alle leggi, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, assistenza agli associati, devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, pubblica intimidazione. Poi ancora: strage, incendio, incendio boschivo, danneggiamento seguito da incendio, disastro ferroviario, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, attentati alla sicurezza dei trasporti, attentati alla sicurezza dell'energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti, sottrazione occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa contro gli infortuni, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
c) i delitti di rapina, estorsione e di droga (esclusi gli episodi di cui al V comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90, vale a dire i fatti di lieve entità, altrimenti curve e tribune si sarebbe svuotate).
I punti b) e c) includono tra le ragioni di d.a.spo. anche comportamenti tenuti non in occasione di manifestazioni sportive.
Visto che lo spirito della norma è quello della tutela dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive, sembra che il legislatore consideri pericoloso per le manifestazioni sportive, in modo per vero molto grossolano, tutti gli autori di condotte di cui ai reati indicati. Possiamo ben dire che si tratta di una norma anti "No Tav".
Con il decreto legge Renzi, tra i motivi di d.a.spo. vengono inseriti:
a) i cartelli o gli striscioni ingiuriosi, se esposti allo stadio;
b) i delitti di istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, istigazione a disobbedire alle leggi, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, assistenza agli associati, devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, pubblica intimidazione. Poi ancora: strage, incendio, incendio boschivo, danneggiamento seguito da incendio, disastro ferroviario, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, attentati alla sicurezza dei trasporti, attentati alla sicurezza dell'energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti, sottrazione occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa contro gli infortuni, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
c) i delitti di rapina, estorsione e di droga (esclusi gli episodi di cui al V comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90, vale a dire i fatti di lieve entità, altrimenti curve e tribune si sarebbe svuotate).
I punti b) e c) includono tra le ragioni di d.a.spo. anche comportamenti tenuti non in occasione di manifestazioni sportive.
Visto che lo spirito della norma è quello della tutela dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive, sembra che il legislatore consideri pericoloso per le manifestazioni sportive, in modo per vero molto grossolano, tutti gli autori di condotte di cui ai reati indicati. Possiamo ben dire che si tratta di una norma anti "No Tav".
2) Il d.a.spo. di gruppo: cosa è nella realtà.
Il d.a.spo. di gruppo, in realtà, c'è sempre stato, visto che quando il d.a.spo. si basa su una denuncia, il "gruppo" lo si ha quando c'è il concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.: se cinquanta tifosi, tutti insieme, assaltano un autogrill depredandolo, concorreranno tutti nel reato di furto aggravato e quindi il “gruppo” altro non è che l’insieme dei concorrenti nel reato: possiamo quindi dire che questo tipo d.a.spo.c’è sempre stato, l’unica novità è che da ora in poi il “capo” di questo gruppo non potrà avere una diffida inferiore a tre anni.
Il d.a.spo. di gruppo, in realtà, c'è sempre stato, visto che quando il d.a.spo. si basa su una denuncia, il "gruppo" lo si ha quando c'è il concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.: se cinquanta tifosi, tutti insieme, assaltano un autogrill depredandolo, concorreranno tutti nel reato di furto aggravato e quindi il “gruppo” altro non è che l’insieme dei concorrenti nel reato: possiamo quindi dire che questo tipo d.a.spo.c’è sempre stato, l’unica novità è che da ora in poi il “capo” di questo gruppo non potrà avere una diffida inferiore a tre anni.
La norma di modifica dell’articolo 6 comma 1 della L.
401/89 si riferisce al d.a.spo. che non si basa su una denuncia e un esempio
varrà a far capire: se trenta persone corrono verso il settore ospiti e battono
le mani sul vetro, il fatto non costituisce reato ma il questore può fare il
d.a.spo. se da questo comportamento si è creato pericolo per la sicurezza
pubblica. Il "capo" di questo gruppo non può essere diffidato per meno di tre
anni, così come non potrà avere meno di tre anni il “capo” del gruppo delle
persone che concorrono in un vero e proprio reato..
Ecco cosa è in realtà la novità del “d.a.spo. di gruppo”: una sorta di concorso in un comportamento che non costituisce reato ma che è sanzionabile con la diffida, purché lo si sia tenuto.
Ecco cosa è in realtà la novità del “d.a.spo. di gruppo”: una sorta di concorso in un comportamento che non costituisce reato ma che è sanzionabile con la diffida, purché lo si sia tenuto.
Una bufala mediatica che ha tratto in inganno persino
le questure che ritengono – grazie a titoli dei giornali – di poter diffidare un
pullman intero se vi si trova un artifizio pirotecnico.
In più, se prima, per potere emettere il d.a.spo.
senza che vi fosse almeno una denuncia, era necessario che vi fossero per lo
meno elementi oggettivi, vale a dire una fotografia inequivocabile o un filmato,
ora invece chiede che siano presenti elementi "di fatto" (cosa significhi “di
fatto” lo sa solo il Legislatore: una denuncia è un elemento di fatto?) e che la
condotta sia “evidentemente” finalizzata alla violenza.
Tutto ciò può essere valutato anche se il fatto è stato commesso all'estero ma è necessario che ciò sia accertato dallo Stato in cui si è disputata la partita.
Ora si include – tra i d.a.spo. senza denuncia - anche la minaccia e l'intimidazione, purché idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico.
Tutto ciò può essere valutato anche se il fatto è stato commesso all'estero ma è necessario che ciò sia accertato dallo Stato in cui si è disputata la partita.
Ora si include – tra i d.a.spo. senza denuncia - anche la minaccia e l'intimidazione, purché idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico.
3) Facoltà per il giudice per le indagini preliminari
di modificare l’obbligo di presentazione alla Polizia durante le partite di
calcio imposto dal Questore
Con la modifica apportata in sede di conversione del D.L. 119/2014 dalla Legge Alfano viene codificato quanto già avevano disposto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44273/04, vale a dire che il G.i.p. può anche intervenire, se ritiene di convalidarle, in ordine alla durata e alla modalità dell'obbligo di presentazione alla P.G..
Con la modifica apportata in sede di conversione del D.L. 119/2014 dalla Legge Alfano viene codificato quanto già avevano disposto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44273/04, vale a dire che il G.i.p. può anche intervenire, se ritiene di convalidarle, in ordine alla durata e alla modalità dell'obbligo di presentazione alla P.G..
4) D.a.spo. per i recidivi
E’ il punto più critico della norma a livello costituzionale.
Come sappiamo, il d.a.spo. può andare da uno a cinque anni salvo che nel caso di condotta di gruppo (per come spiegata in precedenza), nel qual caso chi ne assume la direzione non potrà essere diffidato per meno di tre anni.
Il recidivo, vale a dire il soggetto che già ha avuto un d.a.spo. in passato, vedrà sempre applicato dal questore l'obbligo di presentazione alla P.G. (che comunque il g.i.p. dovrà valutare se convalidare o meno) e non potrà subire un d.a.spo. inferiore a cinque anni e superiore ad otto. L'obbligo di presentazione alla P.G. obbligatorio, a parere di chi scrive, presenta aspetti di criticità costituzionale, soprattutto con riferimento all'art. 13 III comma della Costituzione che dispone come l’autorità di P.S. possa limitare la libertà personale di un soggetto solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, mentre in questo caso è imposto da una legge dello Stato.
Anche il minimo di cinque anni per il recidivo sembra eccessivo: se, ad esempio, nel 2007 per due volte nella stessa stagione sportiva non mi sono seduto nel mio seggiolino, e per questo sono stato “daspato”, se dovesse accadere che per altre due volte nel 2014/15 non mi dovessi sedere nel mio seggiolino la questura può decidere di farmi un d.a.spo. di almeno cinque anni con obbligo di firma.
E’ il punto più critico della norma a livello costituzionale.
Come sappiamo, il d.a.spo. può andare da uno a cinque anni salvo che nel caso di condotta di gruppo (per come spiegata in precedenza), nel qual caso chi ne assume la direzione non potrà essere diffidato per meno di tre anni.
Il recidivo, vale a dire il soggetto che già ha avuto un d.a.spo. in passato, vedrà sempre applicato dal questore l'obbligo di presentazione alla P.G. (che comunque il g.i.p. dovrà valutare se convalidare o meno) e non potrà subire un d.a.spo. inferiore a cinque anni e superiore ad otto. L'obbligo di presentazione alla P.G. obbligatorio, a parere di chi scrive, presenta aspetti di criticità costituzionale, soprattutto con riferimento all'art. 13 III comma della Costituzione che dispone come l’autorità di P.S. possa limitare la libertà personale di un soggetto solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, mentre in questo caso è imposto da una legge dello Stato.
Anche il minimo di cinque anni per il recidivo sembra eccessivo: se, ad esempio, nel 2007 per due volte nella stessa stagione sportiva non mi sono seduto nel mio seggiolino, e per questo sono stato “daspato”, se dovesse accadere che per altre due volte nel 2014/15 non mi dovessi sedere nel mio seggiolino la questura può decidere di farmi un d.a.spo. di almeno cinque anni con obbligo di firma.
In più, in sede di conversione, è stato previsto che
chi viola il d.a.spo. potrà vederselo aumentato fino ad 8 anni.
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