Pur nella
relativa semplicità delle questioni
sottoposte al suo esame, la sentenza 1/2014 della
Corte Costituzionale, che ha finalmente cassato
alcune parti del Porcellum, verrà sicuramente
ricordata non tanto per la chiarezza, quanto per
alcune complicazioni interpretative di troppo.
In primo luogo
i criteri adottati per lo scrutinio di
proporzionalità e ragionevolezza per decidere
sul premio di maggioranza del Porcellum, attraverso
la verifica "che il bilanciamento degli
interessi costituzionalmente rilevanti non sia
stato realizzato con modalità tali da
determinare il sacrificio o la compressione di uno
di essi in misura eccessiva e pertanto
incompatibile con il dettato costituzionale."
Come inizio
non c'è male, visto il labile confine
facilmente variabile, in quanto "Tale giudizio
deve svolgersi «attraverso ponderazioni
relative alla proporzionalità dei mezzi
prescelti dal legislatore nella sua insindacabile
discrezionalità rispetto alle esigenze
obiettive da soddisfare o alle finalità che
intende perseguire, tenuto conto delle circostanze
e delle limitazioni concretamente sussistenti".
Si tratta
cioè di "valutare se la norma oggetto di
scrutinio, con la misura e le modalità di
applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al
conseguimento di obiettivi legittimamente
perseguiti, in quanto, tra più misure
appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei
diritti a confronto e stabilisca oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento di detti
obiettivi."
Hai detto
nulla!
Per quanto
riguarda il Porcellum, ormai sappiamo bene che "le
suddette condizioni non sono soddisfatte".
Ma sembrerebbe
trattarsi, più che altro, di un caso
specifico, dove il meccanismo premiale che si
attiva, "allo scopo di garantire la
stabilità del governo del Paese e di
rendere più rapido il processo decisionale,
ciò che costituisce senz’altro un obiettivo
costituzionalmente legittimo", è
però tale da rovesciare, tenuto conto
dell'impianto proporzionale adottato, "la ratio
della formula elettorale prescelta dallo stesso
legislatore del 2005, che è quella di
assicurare la rappresentatività
dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette
norme producono una eccessiva divaricazione tra la
composizione dell’organo della rappresentanza
politica, che è al centro del sistema di
democrazia rappresentativa e della forma di
governo parlamentare prefigurati dalla
Costituzione, e la volontà dei cittadini
espressa attraverso il voto, che costituisce il
principale strumento di manifestazione della
sovranità popolare, secondo l’art. 1,
secondo comma, Cost."
Per essere
quindi chiari arriviamo al dunque con una domanda:
il premio di maggioranza senza soglia minima di voti
va censurato tenuto conto degli effetti concreti,
con riguardo, cioè, all'eccessivo premio in
seggi che potrebbe essere in ogni modo ottenuto da
una lista rispetto ai voti effettivamente ricevuti,
o perché irragionevole in riferimento, per lo
più, all'impianto di base che è di
tipo proporzionale?
A leggere un
altro passaggio delle argomentazioni della Corte
sembrerebbe confermata la seconda chiave di lettura.
Il principio
fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48,
secondo comma, Cost.), "infatti, pur non
vincolando il legislatore ordinario alla scelta di
un determinato sistema, esige comunque che ciascun
voto contribuisca potenzialmente e con pari
efficacia alla formazione degli organi elettivi
(sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature
diverse in funzione del sistema elettorale
prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei
a quello italiano, nei quali pure è
contemplato detto principio e non è
costituzionalizzata la formula elettorale, il
giudice costituzionale ha espressamente
riconosciuto, da tempo, che, qualora il
legislatore adotti il sistema proporzionale, anche
solo in modo parziale, esso genera nell’elettore
la legittima aspettativa che non si determini uno
squilibrio sugli effetti del voto, e cioè
una diseguale valutazione del “peso” del voto “in
uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che
non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per
la funzionalità dell’organo parlamentare
(BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v.
già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e
la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952)."
La distinzione
non è di poco conto, in quanto dai
sostenitori e fondamentalisti delle forzature
maggioritarie sono subito giunti i "chiarimenti" per
spiegare, ad esempio, che tutte e tre le proposte
avanzate da Renzi sarebbero compatibili con la
sentenza.
Ma è
proprio così?
Non proprio.
Che la
specificità del sistema elettorale adottato
imponga criteri più rigorosi in un verso
piuttosto che in un altro, nulla toglie
all'esigenza, implicitamente confermata dalla
Consulta, di intervenire in via generale sui
meccanismi di trasformazione dei voti in seggi
laddove questi potrebbero consentire "una
illimitata compressione della
rappresentatività dell’assemblea
parlamentare, incompatibile con i principi
costituzionali in base ai quali le assemblee
parlamentari sono sedi esclusive della
«rappresentanza politica nazionale»
(art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del
voto e quindi della sovranità popolare, ed
in virtù di ciò ad esse sono
affidate funzioni fondamentali, dotate di
«una caratterizzazione tipica ed
infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra
le quali vi sono, accanto a quelle di
indirizzo e controllo del governo, anche le
delicate funzioni connesse alla stessa garanzia
della Costituzione (art. 138 Cost.):
ciò che peraltro distingue il Parlamento da
altre assemblee rappresentative di enti
territoriali."
Questo
passaggio, che distingue Camera e Senato dalle altre
assemblee rappresentative di enti territoriali,
è importantissimo per valutare appieno i
limiti entro i quali i meccanismi premianti, diretti
o indiretti che siano, finalizzati a facilitare
l'azione di governo, debbono soggiacere.
Il Parlamento
è sede esclusiva della rappresentanza
politica nazionale, per cui ciò che potrebbe
essere ritenuto in qualche modo "digeribile" per le
assemblee di rango inferiore, non può esserlo
per l'Organo che svolge, oltre alle funzioni di
indirizzo e controllo del governo, le delicate
funzioni di garanzia della Costituzione.
Tant'è
che sul punto la sentenza conclude in maniera
chiara: "Le norme censurate, pur perseguendo un
obiettivo di rilievo costituzionale, qual è
quello della stabilità del governo del
Paese e dell’efficienza dei processi decisionali
nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina
che non rispetta il vincolo del minor sacrificio
possibile degli altri interessi e valori
costituzionalmente protetti, ponendosi in
contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48,
secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta
disciplina non è proporzionata rispetto
all’obiettivo perseguito, posto che determina una
compressione della funzione rappresentativa
dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto
di voto, eccessiva e tale da produrre
un’alterazione profonda della composizione della
rappresentanza democratica, sulla quale si fonda
l’intera architettura dell’ordinamento
costituzionale vigente."
Alla luce di
queste conclusioni, appaiono quindi quanto mai
forzate tutte quelle interpretazioni che fingono di
ignorare che anche altri meccanismi elettorali
potrebbero comprimere, sotto il profilo degli
effetti concreti, la rappresentatività
dell’assemblea parlamentare.
E a ben
vedere, i premi in seggi del precedente Mattarellum
erano stati, sino alle ultime elezioni del 2013,
superiori al premio di maggioranza ottenuto dalle
due coalizioni vincenti con il Porcellum nel 2006 e
nel 2008.
Peraltro,
anche dalle censure riguardo ai premi di maggioranza
a livello regionale per il Senato, giungono altre
indicazioni.
"... oltre
al difetto di proporzionalità in senso
stretto della disciplina censurata, anche
l’inidoneità della stessa al raggiungimento
dell’obiettivo perseguito, in modo più
netto rispetto alla disciplina prevista per
l’elezione della Camera dei deputati. Essa,
infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio
di maggioranza è su scala regionale,
produce l’effetto che la maggioranza in seno
all’assemblea del Senato sia il risultato casuale
di una somma di premi regionali, che può
finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle
liste o coalizioni di liste su base nazionale,
favorendo la formazione di maggioranze
parlamentari non coincidenti nei due rami del
Parlamento, pur in presenza di una distribuzione
del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea ...
In definitiva, rischia di vanificare il risultato
che si intende conseguire con un’adeguata
stabilità della maggioranza parlamentare e
del governo."
Ciò che
la Consulta rileva, è che pur in presenza di
risultati sostanzialmente omogenei, la lotteria dei
premi regionali rischia di vanificare l'obiettivo
della Governabilità.
Tutto vero, ma
tutto ciò, per l'appunto, accadeva, ad
esempio, anche con il Mattarellum. Con maggioranze
solidissime alla Camera; maggioranze fortemente in
bilico al Senato.
Di questo sono
ovviamente consapevoli i sostenitori della
governabilità a tutti i costi, per cui anche
le tre proposte di Renzi prevedono formule premianti
di tipo non dichiarato, Mattarellum e il cosiddetto
Ispanico, ma con in più ulteriori elementi
correttivi per garantire la vittoria certa di una
lista.
Ma anche su
questo c'è un passaggio della sentenza, un
inciso tra parentesi, che non andrebbe trascurato
alla luce di eventuali aspetti problematici che
potrebbero derivare dalla somma di più
correttivi: "Le disposizioni censurate non si
limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo
(ulteriore rispetto a quello già costituito
dalla previsione di soglie di sbarramento
all’accesso, di cui al n. 3 ed al n. 6 del
medesimo comma 1 del citato art. 83, qui non
censurati) ..."
Sulla
questione delle liste bloccate, infine, la sentenza
sembra dapprima privilegiare gli effetti concreti,
per poi introdurre, però, elementi facilmente
suscettibili di dubbia interpretazione.
La normativa
è tale per cui, "La scelta dell’elettore
... si traduce in un voto di preferenza
esclusivamente per la lista, che – in quanto
presentata in circoscrizioni elettorali molto
ampie, come si è rilevato – contiene un
numero assai elevato di candidati, che può
corrispondere all’intero numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione, e li rende, di
conseguenza, difficilmente conoscibili
dall’elettore stesso.
Una simile
disciplina priva l’elettore di ogni margine di
scelta dei propri rappresentanti, scelta che
è totalmente rimessa ai partiti.
... In
definitiva, è la circostanza che alla
totalità dei parlamentari eletti,
senza alcuna eccezione, manca il sostegno della
indicazione personale dei cittadini, che ferisce
la logica della rappresentanza consegnata nella
Costituzione."
Il principio
fissato è sin troppo chiaro: se il meccanismo
di voto, al di là dei formalismi, è
tale per cui, nella sostanza, l'elettore che vota la
lista non può scegliere fra gli eleggibili di
quella lista, si ferisce la logica della
rappresentanza consegnata nella Costituzione.
Ma
addirittura, se si va a fare un confronto con altre
esperienze di altri paesi, si scopre che "Simili
condizioni di voto, che impongono al cittadino,
scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche
tutti i numerosi candidati in essa elencati, che
non ha avuto modo di conoscere e valutare e che
sono automaticamente destinati, in ragione della
posizione in lista, a diventare deputati o
senatori, rendono la disciplina in esame non
comparabile né con altri sistemi
caratterizzati da liste bloccate solo per una
parte dei seggi, né con altri
caratterizzati da circoscrizioni elettorali di
dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali
il numero dei candidati da eleggere sia talmente
esiguo da garantire l’effettiva
conoscibilità degli stessi e con essa
l’effettività della scelta e la
libertà del voto (al pari di quanto accade
nel caso dei collegi uninominali)."
Ed eccolo qui
il paradosso: da un mero rafforzativo dei concetti
espressi attraverso il confronto con quanto avviene
in altri paesi, si arriva all'introduzione di quegli
elementi, poco sopra accennati, facilmente
suscettibili di dubbia interpretazione.
Ma cosa cambia
se le liste sono corte anziché lunghe sotto
il profilo rilevato, e cioè che "alla
totalità dei parlamentari eletti, senza
alcuna eccezione, manca il sostegno della
indicazione personale dei cittadini"?
E cosa cambia
se nel collegio uninominale il candidato è
più facilmente conoscibile, ma la ratio del
voto dell'elettore è sempre la stessa,
cioè indirizzata a contribuire la vittoria
elettorale di una lista e che, quindi, si vota la
lista e, per forza di cose, il candidato imposto
dalla lista?
Dopo averci
quindi lasciato con alcune incertezze che daranno
modo alla politica di poter avere tutti ragione e
nessuno torto, la sentenza si chiude, finalmente,
con una certezza:
"La
normativa che resta in vigore per effetto della
dichiarata illegittimità costituzionale
delle disposizioni oggetto delle questioni
sollevate dalla Corte di cassazione è
«complessivamente idonea a garantire il
rinnovo, in ogni momento, dell’organo
costituzionale elettivo», così come
richiesto dalla costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012)."
In altre
parole, il Porcellum non c'è più,
sostituito da una legge di risulta ripulita dagli
aspetti di incostituzionalità, già
pronta per essere utilizzata. Per quanto infatti
riguarda il voto di preferenza, sono sufficienti "interventi
normativi secondari, meramente tecnici ed
applicativi della presente pronuncia e delle
soluzioni interpretative sopra indicate".
Pertanto,
chiunque si ostinerà a sostenere di voler
fare una nuova legge elettorale per abrogare il
Porcellum, potrà da ora in poi essere
definito un bugiardo.
Altresì,
la Corte non ha potuto che ribadire la
continuità degli Organi Costituzionali,
rinviando gli effetti concreti della sua decisione "esclusivamente
in occasione di una nuova consultazione
elettorale, consultazione che si dovrà
effettuare o secondo le regole contenute nella
normativa che resta in vigore a seguito della
presente decisione, ovvero secondo la nuova
normativa elettorale eventualmente adottata dalle
Camere."
Ma a ben
vedere, un Parlamento formalmente legittimo per
garantire la "continuità dello Stato", dove
tutti i parlamentari sono stati eletti solo grazie
alle liste bloccate, e dove, altresì, un
buona parte di loro ha beneficiato anche del premio
di maggioranza, dovrebbe avere o no il buon gusto di
astenersi dall'andare oltre la legge di risulta che
fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale?
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