martedì 30 settembre 2014

SUL VERO SIGNIFICATO DELL'ART.18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. LETTERA AI SENATORI DI UN SENATO ANCORA ELETTIVO di Angelo Ruggeri e Salvatore d'Albergo (movimento antifascista difesa e rilancio della Costituzione)



L'impresa, il lavoro e il cuneo dell'art.18



A prescindere dalla posizione della destra sociale sull’art.18,  ancora una volta, sembra indispensabile e urgente chiarire il significato dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, per dissolvere quelle che nella confusione di massa creata  e consolidata in un trentennio,  ha portato a sostenere posizioni “enfatiche” – e quindi inutili. Poco attinenti al reale significato dell’art.18 che è espressione non di un “diritto” ma di un potere democratico e sociale duplice e convergente, dello stato e del sindacato, contro il dispotismo d’impresa.

 In tal modo, infatti, rimane inespresso il ruolo della magistratura, posto a garanzia della continuità del diritto di lavorare, come responsabilità sociale fatta valere dal "terzo potere" dello stato, contro il sistema delle imprese e il dispotismo padronale in fabbrica. Dispotismo che nel quadro revisionista della Costituzione e dei suoi valori sociali, si vuole ripristinare – come risulta dall’aperto e dichiarato attacco di segno reazionario da parte del “capo” del governo - proprio abolendo il democratico potere giurisdizionale voluto e sancito dal legislatore, ma, inspiegabilmente,  si di esso e sulla sua centralità viene messo il silenziatore, da coloro stessi che pur dicono di difendere e voler mantenere l’art. 18.



Il significato dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è nella natura ed origine della norma, anche se, nella confusione consolidata da un trentennio, si dà enfasi al fatto che sia espressione di “civiltà” o di “diritti” e mai quale è realmente espressione di potere democratico attinente al rispetto e alla attuazione dei Principi e Valori economico-sociali della Costituzione.

Se continuasse a prevalere questo esclusivo profilo, i lavoratori (oltre che i cittadini), sarebbero ostacolati e ed impediti di riprendere coscienza strettamente di classe, che l’articolo 18 – non a caso datato al 1970 -  è stato introdotto per esprimere la convergenza dei principi sociali, su cui si fonda l’autonomia sindacale, con il ruolo politico democratico del legislatore parlamentare, il  cui intervento è rivolto a coniugare i principi sociali e politici che caratterizzano la Costituzione italiana con i suoi Principi Fondamentali. Mentre con l’ennesimo tentativo di revisione della Costituzione, ancora una volta torna a profilarsi l'intento di rilegittimare anche formalmente il potere e il dispotismo d'impresa, superato dai valori costituzionali, a cui nel molto poco ci si riferisce nell’attuale dibattito, forse anche a causa di una scarsa considerazione o conoscenza sia della storia dello Statuto che del diritto pubblico economico (senza il quale non si può intendere la Costituzione e ancor meno il significato che ha in essa “il lavoro”) ignorato dagli stessi giuristi c.d. “lavoristi” o da “costituzionalisti” di una sola partizione del sapere..

Infatti, in questa fase dominata dall’equivoco concetto di “globalizzazione” dell’economia (equivoco e anche infondato rispetto al modo in cui è stato inteso in questo secondo ventennio anche da “sinistra”), si vuol far perdere di vista alla classe operaia che l’impresa rimane comunque un istituto di potere  a livello innanzitutto nazionale. Come dimostra (anche) la preoccupazione della stessa Confindustria e dei suoi alleati di abolire l’articolo 18.

E ciò proprio perché con tale articolo, il potere ordinatorio della magistratura di rimuovere i licenziamenti illegittimi , è lo strumento di prolungamento del potere sindacale al livello politico, mediante la connessione tra due poteri statali, come il potere legislativo (Legge 300 del 70, S. d. Lavoratori) e il potere giurisdizionale di ordinare all’impresa il reintegro del lavoratore e di condannarla al risarcimento del danno illegittimamente subito dal lavoratore.



Come si vede, l’articolo 18 interferisce, in una



Come si vede, quindi, l’art. 18 interferisce, in una prospettiva democratica oggi arrestatasi, sia con il diritto dell’impresa sia con il diritto del lavoro e sia con il diritto sindacale: cosa che sfugge anche alla stessa FIOM impegnata in una difesa dei “diritti” dei lavoratori che è resa vana nel (e dal ) misconoscere che l’articolo 18 coinvolge i poteri dello stato, del sindacato e dell’impresa, per piegare il mercato  – a favore dei lavoratori come corpo sociale e nei diritti che ne derivano – mediante il   riconoscimento istituzionale della forza di pressione  dei poteri democratici sia dello Stato sia del sindacato.

Come si vede, l’articolo 18 interferisce, in una prospettiva democratica oggi arrestatasi, sia con il diritto dell’impresa sia con il diritto del lavoro e sia con il diritto sindacale: cosa che sembra  sfuggire ai più, anche alla CGIL (anche a giuristi “lavoristi” come Alleva) e alla stessa FIOM, impegnate in una difesa dei “diritti” dei lavoratori che è resa vana nel (e dal ) misconoscere che l’articolo 18 coinvolge i poteri dello stato, del sindacato e dell’impresa, per piegare il mercato  – a favore dei lavoratori come corpo sociale e nei diritti che ne derivano – mediante il   riconoscimento istituzionale della forza di pressione  dei poteri democratici sia dello Stato sia del sindacato.

Occorre quindi che non solo i partiti ma gli stessi parlamentari ed anche il sindacato – e qui il pensiero va a quella parte di sindacato che mostrano un maggiore criticità e volontà di lotta – pongano ( e si oppongano) la massima attenzione al “rovesciamento” in corso della forma di governo parlamentare e alla necessità di una  legge elettorale a favore del proporzionale integrale, se si vuole che la rappresentanza sindacale possa ancora e come all’epoca dell’emanazione dello Statuto dei








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