L'impresa,
il lavoro e il cuneo dell'art.18
A
prescindere dalla posizione della destra sociale sull’art.18, ancora una volta, sembra indispensabile e
urgente chiarire il significato dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
per dissolvere quelle che nella confusione di massa creata e consolidata in un trentennio, ha portato a sostenere posizioni “enfatiche”
– e quindi inutili. Poco attinenti al reale significato dell’art.18 che è
espressione non di un “diritto” ma di un potere democratico e sociale duplice e
convergente, dello stato e del sindacato, contro
il dispotismo d’impresa.
In tal modo, infatti, rimane inespresso il ruolo della magistratura, posto a
garanzia della continuità del diritto di lavorare, come responsabilità sociale
fatta valere dal "terzo potere" dello stato, contro il sistema delle
imprese e il dispotismo padronale in fabbrica. Dispotismo che nel quadro
revisionista della Costituzione e dei suoi valori sociali, si vuole
ripristinare – come risulta dall’aperto e dichiarato attacco di segno
reazionario da parte del “capo” del governo - proprio abolendo il democratico potere
giurisdizionale voluto e sancito dal legislatore, ma, inspiegabilmente, si di esso e sulla sua centralità viene messo
il silenziatore, da coloro stessi che pur dicono di difendere e voler mantenere
l’art. 18.
Il
significato dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è nella natura ed
origine della norma, anche se, nella confusione consolidata da un trentennio,
si dà enfasi al fatto che sia espressione di “civiltà” o di “diritti” e mai
quale è realmente espressione di potere
democratico attinente al rispetto e alla attuazione dei Principi e Valori
economico-sociali della Costituzione.
Se
continuasse a prevalere questo esclusivo profilo, i lavoratori (oltre che i
cittadini), sarebbero ostacolati e ed impediti di riprendere coscienza strettamente
di classe, che l’articolo 18 – non a caso
datato al 1970 - è stato introdotto
per esprimere la convergenza dei principi
sociali, su cui si fonda l’autonomia sindacale, con il ruolo politico democratico del legislatore parlamentare, il cui intervento è rivolto a coniugare i principi sociali e politici
che caratterizzano la
Costituzione italiana con i suoi Principi Fondamentali.
Mentre con l’ennesimo tentativo di revisione della Costituzione, ancora una volta
torna a profilarsi l'intento di rilegittimare anche formalmente il potere e il
dispotismo d'impresa, superato dai valori costituzionali, a cui nel molto poco
ci si riferisce nell’attuale dibattito, forse anche a causa di una scarsa
considerazione o conoscenza sia della storia dello Statuto che del diritto
pubblico economico (senza il quale non si può intendere la Costituzione e ancor
meno il significato che ha in essa “il lavoro”) ignorato dagli stessi giuristi
c.d. “lavoristi” o da “costituzionalisti” di una sola partizione del sapere..
Infatti,
in questa fase dominata dall’equivoco concetto di “globalizzazione”
dell’economia (equivoco e anche infondato rispetto al modo in cui è stato
inteso in questo secondo ventennio anche da “sinistra”), si vuol far perdere di
vista alla classe operaia che l’impresa rimane comunque un istituto di
potere a livello innanzitutto nazionale.
Come dimostra (anche) la preoccupazione della stessa Confindustria e dei suoi
alleati di abolire l’articolo 18.
E
ciò proprio perché con tale articolo, il potere ordinatorio della magistratura
di rimuovere i licenziamenti illegittimi , è lo strumento di prolungamento del
potere sindacale al livello politico, mediante la connessione tra due poteri statali,
come il potere legislativo (Legge 300 del 70, S. d. Lavoratori) e il potere
giurisdizionale di ordinare all’impresa il reintegro del lavoratore e di
condannarla al risarcimento del danno illegittimamente subito dal lavoratore.
Come
si vede, l’articolo 18 interferisce, in una
Come
si vede, quindi, l’art. 18 interferisce, in una prospettiva democratica oggi
arrestatasi, sia con il diritto
dell’impresa sia con il diritto del
lavoro e sia con il diritto sindacale:
cosa che sfugge anche alla stessa FIOM impegnata in una difesa dei “diritti”
dei lavoratori che è resa vana nel (e dal ) misconoscere che l’articolo
18 coinvolge i poteri dello stato, del sindacato e dell’impresa, per
piegare il mercato – a favore dei
lavoratori come corpo sociale e nei diritti che ne derivano – mediante il riconoscimento istituzionale della forza di
pressione dei poteri democratici sia
dello Stato sia del sindacato.
Come
si vede, l’articolo 18 interferisce, in una prospettiva democratica oggi
arrestatasi, sia con il diritto
dell’impresa sia con il diritto del
lavoro e sia con il diritto sindacale:
cosa che sembra sfuggire ai più, anche
alla CGIL (anche a giuristi “lavoristi” come Alleva) e alla stessa FIOM,
impegnate in una difesa dei “diritti” dei lavoratori che è resa
vana nel (e dal ) misconoscere che l’articolo
18 coinvolge i poteri
dello stato, del sindacato e dell’impresa, per piegare il mercato – a
favore dei lavoratori come corpo sociale e nei diritti che ne derivano – mediante
il riconoscimento istituzionale della
forza di pressione dei poteri
democratici sia dello Stato sia del sindacato.
Occorre quindi che non solo i partiti ma gli
stessi parlamentari ed anche il sindacato – e qui il pensiero va
a quella parte di sindacato che mostrano un maggiore criticità e volontà di
lotta – pongano ( e si oppongano) la massima attenzione al “rovesciamento” in
corso della forma di governo parlamentare
e alla necessità di una legge elettorale a favore del proporzionale
integrale, se si vuole che la rappresentanza sindacale possa ancora e come
all’epoca dell’emanazione dello Statuto dei
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