La legge 270/2005 (altrimenti nota come “Porcellum”) prevede
che la coalizione o il partito che consegue il maggior numero di voti, senza
alcuna soglia da superare, conquista il 55% dei seggi alla Camera (340
deputati) mentre per assicurarsi il controllo del Senato la vittoria deve
essere spalmata su tutte le regioni, perché in quel caso il premio di
maggioranza è a livello regionale.
Ad ogni modo, in entrambi i casi, difficilmente un partito
può farcela da solo, anche per l’esistenza di una soglia di sbarramento per le
coalizioni che è del 10% alla Camera e del 20% al Senato.
Risulta quindi forte la tendenza a coalizzarsi per ottenere
il primato.
Infatti, come abbiamo già segnalato in apertura, sulla carta
basta anche un solo voto in più per spedire gli avversari all’opposizione.
Non solo: il fatto di marciare compatti assieme ad altri
“fratelli maggiori” consente ai partiti più piccoli di avere in mano una chiave
in più per oltrepassare le soglie di sbarramento.
Perché se si è coalizzati, per entrare in Parlamento, basta
il 2% alla Camera e il 3% al Senato.
La novità della legge 270/2005 risiede proprio nell’introduzione del concetto giuridico di coalizione, che risulta dalle dichiarazioni di collegamento effettuate dai partiti all’atto del deposito dei propri contrassegni presso il Ministero dell’Interno.
La novità della legge 270/2005 risiede proprio nell’introduzione del concetto giuridico di coalizione, che risulta dalle dichiarazioni di collegamento effettuate dai partiti all’atto del deposito dei propri contrassegni presso il Ministero dell’Interno.
Le liste si collegano in una coalizione attraverso
dichiarazioni reciproche, grazie alla sottoscrizione di un programma elettorale
comune e l’indicazione di un leader dello stesso schieramento che in genere
coincide con la persona proposta come premier in caso di vittoria.
Ma non si tratta di un’elezione diretta del presidente del
Consiglio, dato che secondo la Costituzione, quest’ultimo viene designato dal
Capo dello Stato.
Non tutti i partiti, però, che ottengono una quota dei voti
validi avranno i propri rappresentanti in Parlamento.
La legge 270/2005 fissa, infatti, una soglia di sbarramento per la Camera e un’altra soglia, più elevata, per il Senato.
La legge 270/2005 fissa, infatti, una soglia di sbarramento per la Camera e un’altra soglia, più elevata, per il Senato.
Alla Camera è del 4% per il partito che si presenta da solo.
Per le forze politiche coalizzate (a patto che la coalizione ottenga almeno il 10% dei voti) la soglia si abbassa al 2%.
Per le forze politiche coalizzate (a patto che la coalizione ottenga almeno il 10% dei voti) la soglia si abbassa al 2%.
Al Senato, che viene eletto su base regionale, la soglia di
sbarramento è molto alta: l’8% per i partiti non coalizzati.
Tuttavia nel caso in cui una coalizione superi il 20% i
partiti a essa apparentati devono superare una soglia di sbarramento più bassa,
fissata al 3%.
Sono previste inoltre riserve di seggi per le minoranze
linguistiche, e il recupero dei cosiddetti “migliori perdenti”: quei partiti,
cioè, che all’interno di una coalizione risultato aver ottenuto la percentuale
più alta fra quelli che non hanno raggiunto il 2%. Questo fatto, però, con ogni
probabilità potrà essere possibile soltanto all’interno della coalizione
vincente grazie al premio di maggioranza: per quelle perdenti non dovrebbero
esserci quozienti disponibili in questo senso.
Da notare, infine, che il quoziente per l’assegnazione dei
seggi sarà ottenuto dalla divisione del totale dei voti validi conseguiti dalle
coalizioni e dai partiti che avranno superato le soglie di sbarramento e il
numero dei seggi da assegnare (alla Camera su base nazionale, al Senato su base
regionale.)

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