Il meeting di Rimini si è rivelato come il punto d’incontro
delle vere “larghe intese”, quelle clerico – affaristiche che sorgono, con la
benedizione della Compagnia delle Opere, come ombrello al tema della
sussidiarietà, tornato oggi improvvisamente di moda anche sui giornali e gli
altri mezzi di comunicazione di massa.
Vale la pena affrontare quest’argomento, anche dal punto di
vista teorico.
Un argomento che aveva già avuto un altro momento di fulgore
mediatico allorquando, cioè, questo concetto (complesso e “scivoloso”) era
stato usato largamente in quel dibattito sul “federalismo” alla fine adottato
dall’allora Ulivo e che originò alla fine della legislatura 96-2001 (presidente
del Consiglio, Giuliano Amato) la sciagurata modifica del titolo V della
Costituzione.
Di sussidiarietà se ne può parlare in due termini,
apparentemente diversi ma in realtà strettamente complementari.
Significati che, in qualche modo, si ricollegano alla distinzione
accettata nella letteratura politologica e giuridica tra una “sussidiarietà
orizzontale”, relativa ai rapporti tra i pubblici poteri e le autonomie
private, e una “sussidiarietà verticale”relativa, invece, all’organizzazione
delle competenze tra Enti Pubblici e Stato.
Il principio di sussidiarietà è l’espressione di una
particolare filosofia politica e di una particolare antropologia che esalta
l’uomo, la sua libertà, che considera in un certo modo anche i concetti di
autorità e di bene comune.
Un principio, quello di sussidiarietà, che si presenta come
collocato sul delicato crinale in cui si situano, allo stesso tempo, l’obbligo
di non ingerenza e il dovere d’ingerenza.
Si presentano due aspetti: da un lato, l’autorità in
generale e lo Stato in particolare non devono impedire agli individui o ai
gruppi sociali di compiere le proprie azioni, vale a dire dispiegare (come
scrive Millon – Delsol) per quanto possibile la loro energia, la loro
immaginazione, la loro perseveranza nelle opere con cui si realizzano a
beneficio sia dell’interesse generale, sia dell’interesse particolare.
Allo Stato, e all’autorità generale, va attribuito – per
contro – il compito di incentivare, di sostenere e, se necessario, supplire gli
attori incapaci.
In questa prospettiva, cioè, lo Stato ha il dovere di
intervenire.
Il problema è, dunque, quello dello Stato e dell’autorità in
genere nel ricercare un equilibrio tra “diritti – pretesa” e “diritti –
libertà” e nella partecipazione del cittadino al bene comune.
L’idea di sussidiarietà s’inscrive, allora, in questa
inquieta problematica.
Siamo dunque alla presenza di un principio che presenta una
notevole incidenza politica non solo nel senso istituzionale del termine, con
riferimento agli istituti della partecipazione e del pluralismo, ma anche nel
senso del principio che investe direttamente il tema della cittadinanza
sforzandosi di definire l’ambito della libertà d’azione e il ruolo e la
funzione dell’autorità.
Partendo dalla dottrina sociale della Chiesa il principio di
sussidiarietà, così come espresso nella sua vulgata corrente e al di là delle
polemiche politiche immediate cui pure si è fatto cenno all’inizio e che
riguardano una fase di grande importanza per la vita politica italiana, pare
soffrire di una visione di tipo tomistico e neoscolastico: una prospettiva che
fa pensare alla riproposizione nostalgica di una società pre – moderna.
Ed è questo l’elemento di critica da sviluppare a fondo,
almeno dal punto di vista della sinistra: il principio di sussidiarietà viene
così inteso quale strumento utile per mantenere i rapporti di potere dati nella
società capitalistica e non come principio d difesa della responsabilità del
cittadino e della validità dell’esistenza di corpi intermedi di vario tipo, che
realizzano razionalità e giuridicità assegnando all’organizzazione politica la
precedenza sull’individuo.
Una critica che principia, indissolubilmente, dal nesso
esistente tra le condizioni di sfruttamento e i rapporti di forza determinatisi
nell’ambito dell’espressione politica.
Il mutamento sulle basi dell’analisi delle condizioni di
sfruttamento complessive del lavoro umano, dell’ambiente naturale, delle
differenze di genere, di situazione geografica non può che avvenire attraverso
una lotta sociale e politica che trova il suo obiettivo di fondo nel
ribaltamento dei rapporti sociali.
Riprodurre per intero questa esigenza, intesa quale vero e
proprio “diritto di libertà” richiede l’intervento di un soggetto regolatore,
lo Stato con i suoi articolati organismi democratici e di garanzia giuridica,
che non si limita a osservare e a intervenire in “casi” specifici ma attraverso
l’espressione rappresentativa dei corpi intermedi determina le condizioni più
eque, dal punto di vista della rappresentanza sociale, per il soddisfacimento complessivo
dei bisogni.
Si tratta di un dato fondamentale che la sinistra non può
permettersi il lusso di smarrire, se non per consegnarsi in braccio a un
avversario cui interessa, al fondo, di perpetuare la dinamica dello
sfruttamento nei rapporti di classe: ed è su questo punto, per finire, che si
colloca la relazione di fondo tra individuale e collettivo.
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