Abbiamo così pensato di pubblicare, con brevissimi commenti
sparsi, gli articoli della Costituzione che trattano dell’istituto del
Presidente della Repubblica, anche per consentire a tutti noi che non siamo costituzionalisti
un facile lavoro di comparazione tra ciò che, in effetti, stabiliscono le norme
vigenti, e la realtà effettuale che ci troviamo davanti agli occhi tutti i
giorni: improbabili nomine di commissione di saggi, “prorogatio” di governi
dimissionari dopo lo svolgimento delle elezioni, ecc, ecc..
Alla vigilia dell’elezione del Presidente della Repubblica
risulta evidente come proprio questo istituto sia stato sottoposto alle
tensioni più forti rispetto al tentativo di rendere effettiva una “Costituzione
materiale” in luogo dell’esercizio di quella formale: una “Costituzione
Materiale” non più fondata sulla centralità del Parlamento, ma sul principio di
un sistema maggioritario laddove la governabilità finisse con il prevalere
sempre e comunque sulla rappresentanza politica, e il cui sbocco finale
dovrebbe essere quello del Presidenzialismo.
Una “torsione presidenzialista” non più appannaggio della
destra (ricordiamo come si trattasse del cavallo di battaglia del MSI) ma
introiettata, all’interno della propria identità politica, anche dal
centro-sinistra a partire dell’opzione semi-presidenzialista presente nel
progetto di revisione costituzionale contenuto nel testo elaborato dalla
Commissione Bicamerale presieduta da D’Alema nel 1997 e poi spinta molto in
avanti nel corso del settennato di Giorgio Napolitano, in particolare a partire
dalla nomina a senatore a vita di Monti, con successivo incarico nelle 48 ore a
formare il nuovo governo. Una vera e
propria operazione che, appunto sul piano costituzionale, può ben essere
definita come “border-line”.
Abbiamo così pensato di pubblicare, con brevissimi commenti
sparsi, gli articoli della Costituzione che trattano dell’istituto del
Presidente della Repubblica, anche per consentire a tutti noi che non siamo costituzionalisti
un facile lavoro di comparazione tra ciò che, in effetti, stabiliscono le norme
vigenti, e la realtà effettuale che ci troviamo davanti agli occhi tutti i
giorni: improbabili nomine di commissione di saggi, “prorogatio” di governi
dimissionari dopo lo svolgimento delle elezioni, ecc, ecc..
Andando per ordine: nelle repubbliche democratiche di tipo
occidentale il Presidente della Repubblica può assumere due ruoli differenti.
Il primo quello di organo costituzionale di primo piano,
titolare di importanti funzioni governative e politiche, che lo pone in una
posizione preminente nel sistema come avviene nella forma di governo
presidenziale e semipresidenziale.
Il secondo quello di organo costituzionale imparziale e
stabile (in quanto non può essere rimosso con la sfiducia come il Governo o
sciolto come le Camere) equidistante dalle funzioni tradizionali, dotato di
potere di impulso, di controllo, moderazione e garanzia del corretto
funzionamento degli altri poteri dello Stato.
La nostra forma di governo è di tipo parlamentare e, in
quanto tale, il ruolo centrale spetta al Parlamento.
Ciò nonostante l’Assemblea Costituente ritenne opportuno
porre al vertice dello Stato una figura prestigiosa, in grado di rappresentare
l’Unità nazionale e di garantire il rispetto della Costituzione.
Nell’attuale sistema il Capo dello Stato dovrebbe essere un
organo imparziale e apolitico che svolge il compito di vigilare sul rispetto
degli equilibri fra i vari organi dello Stato e d verificare che siano
osservati i principi e i valori fondamentali.
Gli articolo 83-91 della Costituzione (parte II, titolo II)
riguardano, appunto, l’istituto del Presidente della Repubblica.
L’articolo 83 prevede che :” Il Presidente della Repubblica
è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione
partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio Regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha
un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica avviene per
scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell’Assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.
Articolo 84: “ Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili
e politici. L’Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge”.
L’assegno costituisce un diritto privato verso lo Stato,
allo stesso modo dello stipendio che spetta a ciascun pubblico funzionario; la
dotazione invece, è una destinazione pubblica di beni pubblici messi a
disposizione della carica nello svolgimento della sua attività. Tali
guarentigie, pertanto, evidenziano il carattere democratico dell’investitura
del Presidente della Repubblica, carica alla quale possono in tal modo accedere
tutti i cittadini.
Articolo 85 :” Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o
manca meno di tre mesi dalla loro cessazione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica”.
Le Camere sciolte, o prossime allo scioglimento, non possono
eleggere il Capo dello stato perché potrebbero non essere più rappresentative
degli elettori, vale a dire che parte dei parlamentari potrebbero non essere
nuovamente eletti e il loro giudizio non rispecchierebbe più la volontà
popolare.
Articolo 86: “ Le funzioni del Presidente della Repubblica,
in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice
l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo
il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre
mesi alla loro cessazione”.
La funzione di supplente è stata affidata al Presidente del
Senato poiché la Costituzione, nell’attribuire i cosiddetti “poteri di
riserva”, è stata attenta a trovare gli opportuni bilanciamenti tra cariche
istituzionali onde evitare che, in capo allo stesso soggetto, possano cumularsi
più cariche o poteri contemporaneamente, con potenziale grave pregiudizio per
la democrazia. Così, nel rispetto di un elementare criterio equilibratore, ai
due Presidenti delle Camere (in veste di figure istituzionali maggiormente
rappresentative del popolo) sono stati attribuiti, a uno il potere di
supplenza, all’altro di presiedere le Camere in seduta comune.
Articolo 87: “ Il Presidente della Repubblica è il Capo
dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando
occorre l’autorizzazione della Camera. Ha il comando delle forze armate,
presiede il Consiglio Superiore di Difesa costituito secondo legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della
Magistratura. Può concedere la grazie e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica”
Il messaggio alle Camere è l’atto attraverso il quale il
Presidente della Repubblica dovrebbe esercitare il suo potere di esternazione, manifestando il
suo pensiero per avanzare proposte e denunciare violazioni di norme.
Articolo 88:” Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
non coincidano in tutto i in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.
Il potere di scioglimento anticipato delle Camere è un
potere di carattere straordinario, perché consente al Presidente della
Repubblica di incidere sulla vita del Parlamento, facendolo cessare dalle sue
funzioni prima della naturale scadenza. Pertanto, il Capo dello Stato vi può
ricorrere solo di fronte a gravi crisi politiche e istituzionali, soprattutto
in caso di disaccordo tra le forze politiche presenti in Parlamento e di
conseguente difficoltà a formare una maggioranza compiuta, in grado di
esprimere e di sostenere un Governo stabile per il Paese.
Articolo 89: “ Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli atti indicati dalla
legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.
I soggetti che ricoprono cariche istituzionali sono
sottoposti a due tipi di responsabilità, politica e giuridica.
Articolo 90: “ Il Presidente della Repubblica non è
responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne
che per Alto Tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo
sotto accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri”.
Articolo 91: “ Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune”.
In occasione del giuramento, il Presidente della Repubblica
rivolge alle Camere un messaggio, che viene detto da insediamento o
introduttivo, con l quale illustra il modo in cui intende svolgere il suo
mandato. Si tratta di un messaggio orale, che viene pronunciato dinanzi alle
Camere, e perciò si differenzia dai consueti messaggi presidenziali previsti
dall’articolo 87 trasmessi in forma scritta al Parlamento.

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