mercoledì 3 aprile 2013

LA COSTITUZIONE E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



 Abbiamo così pensato di pubblicare, con brevissimi commenti sparsi, gli articoli della Costituzione che trattano dell’istituto del Presidente della Repubblica, anche per consentire a tutti noi che non siamo costituzionalisti un facile lavoro di comparazione tra ciò che, in effetti, stabiliscono le norme vigenti, e la realtà effettuale che ci troviamo davanti agli occhi tutti i giorni: improbabili nomine di commissione di saggi, “prorogatio” di governi dimissionari dopo lo svolgimento delle elezioni, ecc, ecc..

Alla vigilia dell’elezione del Presidente della Repubblica risulta evidente come proprio questo istituto sia stato sottoposto alle tensioni più forti rispetto al tentativo di rendere effettiva una “Costituzione materiale” in luogo dell’esercizio di quella formale: una “Costituzione Materiale” non più fondata sulla centralità del Parlamento, ma sul principio di un sistema maggioritario laddove la governabilità finisse con il prevalere sempre e comunque sulla rappresentanza politica, e il cui sbocco finale dovrebbe essere quello del Presidenzialismo.

Una “torsione presidenzialista” non più appannaggio della destra (ricordiamo come si trattasse del cavallo di battaglia del MSI) ma introiettata, all’interno della propria identità politica, anche dal centro-sinistra a partire dell’opzione semi-presidenzialista presente nel progetto di revisione costituzionale contenuto nel testo elaborato dalla Commissione Bicamerale presieduta da D’Alema nel 1997 e poi spinta molto in avanti nel corso del settennato di Giorgio Napolitano, in particolare a partire dalla nomina a senatore a vita di Monti, con successivo incarico nelle 48 ore a formare il nuovo governo.  Una vera e propria operazione che, appunto sul piano costituzionale, può ben essere definita come “border-line”.

Abbiamo così pensato di pubblicare, con brevissimi commenti sparsi, gli articoli della Costituzione che trattano dell’istituto del Presidente della Repubblica, anche per consentire a tutti noi che non siamo costituzionalisti un facile lavoro di comparazione tra ciò che, in effetti, stabiliscono le norme vigenti, e la realtà effettuale che ci troviamo davanti agli occhi tutti i giorni: improbabili nomine di commissione di saggi, “prorogatio” di governi dimissionari dopo lo svolgimento delle elezioni, ecc, ecc..

Andando per ordine: nelle repubbliche democratiche di tipo occidentale il Presidente della Repubblica può assumere due ruoli differenti.

Il primo quello di organo costituzionale di primo piano, titolare di importanti funzioni governative e politiche, che lo pone in una posizione preminente nel sistema come avviene nella forma di governo presidenziale e semipresidenziale.

Il secondo quello di organo costituzionale imparziale e stabile (in quanto non può essere rimosso con la sfiducia come il Governo o sciolto come le Camere) equidistante dalle funzioni tradizionali, dotato di potere di impulso, di controllo, moderazione e garanzia del corretto funzionamento degli altri poteri dello Stato.

La nostra forma di governo è di tipo parlamentare e, in quanto tale, il ruolo centrale spetta al Parlamento.

Ciò nonostante l’Assemblea Costituente ritenne opportuno porre al vertice dello Stato una figura prestigiosa, in grado di rappresentare l’Unità nazionale e di garantire il rispetto della Costituzione.

Nell’attuale sistema il Capo dello Stato dovrebbe essere un organo imparziale e apolitico che svolge il compito di vigilare sul rispetto degli equilibri fra i vari organi dello Stato e d verificare che siano osservati i principi e i valori fondamentali.

Gli articolo 83-91 della Costituzione (parte II, titolo II) riguardano, appunto, l’istituto del Presidente della Repubblica.

L’articolo 83 prevede che :” Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio Regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica avviene per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.

Articolo 84: “ Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge”.

L’assegno costituisce un diritto privato verso lo Stato, allo stesso modo dello stipendio che spetta a ciascun pubblico funzionario; la dotazione invece, è una destinazione pubblica di beni pubblici messi a disposizione della carica nello svolgimento della sua attività. Tali guarentigie, pertanto, evidenziano il carattere democratico dell’investitura del Presidente della Repubblica, carica alla quale possono in tal modo accedere tutti i cittadini.

Articolo 85 :” Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi dalla loro cessazione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica”.

Le Camere sciolte, o prossime allo scioglimento, non possono eleggere il Capo dello stato perché potrebbero non essere più rappresentative degli elettori, vale a dire che parte dei parlamentari potrebbero non essere nuovamente eletti e il loro giudizio non rispecchierebbe più la volontà popolare.

Articolo 86: “ Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione”.

La funzione di supplente è stata affidata al Presidente del Senato poiché la Costituzione, nell’attribuire i cosiddetti “poteri di riserva”, è stata attenta a trovare gli opportuni bilanciamenti tra cariche istituzionali onde evitare che, in capo allo stesso soggetto, possano cumularsi più cariche o poteri contemporaneamente, con potenziale grave pregiudizio per la democrazia. Così, nel rispetto di un elementare criterio equilibratore, ai due Presidenti delle Camere (in veste di figure istituzionali maggiormente rappresentative del popolo) sono stati attribuiti, a uno il potere di supplenza, all’altro di presiedere le Camere in seduta comune.

Articolo 87: “ Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorre l’autorizzazione della Camera. Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Superiore di Difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere la grazie e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica”

Il messaggio alle Camere è l’atto attraverso il quale il Presidente della Repubblica dovrebbe esercitare il  suo potere di esternazione, manifestando il suo pensiero per avanzare proposte e denunciare violazioni di norme.

Articolo 88:” Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi non coincidano in tutto i in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

Il potere di scioglimento anticipato delle Camere è un potere di carattere straordinario, perché consente al Presidente della Repubblica di incidere sulla vita del Parlamento, facendolo cessare dalle sue funzioni prima della naturale scadenza. Pertanto, il Capo dello Stato vi può ricorrere solo di fronte a gravi crisi politiche e istituzionali, soprattutto in caso di disaccordo tra le forze politiche presenti in Parlamento e di conseguente difficoltà a formare una maggioranza compiuta, in grado di esprimere e di sostenere un Governo stabile per il Paese.

Articolo 89: “ Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli atti indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.

I soggetti che ricoprono cariche istituzionali sono sottoposti a due tipi di responsabilità, politica e giuridica.

Articolo 90: “ Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per Alto Tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo sotto accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”.

Articolo 91: “ Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune”.

In occasione del giuramento, il Presidente della Repubblica rivolge alle Camere un messaggio, che viene detto da insediamento o introduttivo, con l quale illustra il modo in cui intende svolgere il suo mandato. Si tratta di un messaggio orale, che viene pronunciato dinanzi alle Camere, e perciò si differenzia dai consueti messaggi presidenziali previsti dall’articolo 87 trasmessi in forma scritta al Parlamento.


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