L’ouverture di questa XVII legislatura è stata
caratterizzata dalla rincorsa alla riduzione (evidentemente considerato
malguadagnato dagli stessi che ne usufruiscono) del guiderdone corrisposto ai
parlamentari:
hanno cominciato la Presidente della Camera e il Presidente del
Senato, poi, via, via gli stessi parlamentari “semplici” hanno sviluppato una
serie di dichiarazioni rivolte nel senso di una compressione degli emolumenti,
sotto la spinta – ovviamente- del tipo di campagna elettorale condotta del
movimento 5 stelle e dal riscontro che ne è derivato, sul piano
dell’aggregazione del consenso.
Alla fine di questa rincorsa all’indietro è possibile che si
ritorni ai primi anni del ‘900 quando il deputato-contadino Pietro Abbo, un
socialista di Oneglia (ma capitò anche ad altri suoi compagni di partito,
compreso lo stesso Turati) non disponendo del denaro sufficiente per pernottare
a Roma, usufruiva del cosiddetto “permanente” rilasciato dalle Ferrovie dello
Stato per dormire sul treno Roma- Firenze andata e ritorno, rientrando quindi il
mattino in tempo per l’apertura dei lavori della Camera.
E’ il caso, forse, di ricostruire la storia dell’indennità
parlamentare: l’indennità parlamentare fa parte di quella serie di “benefici” e
agevolazioni che via, via, con il procedere e lo sviluppo della democrazia sono
stati istituiti allo scopo di rendere agibile a tutti, e non solo ad alcuni
ceti privilegiati, l’esercizio dell’attività politica.
E’ il caso dell’immunità parlamentare (creata per consentire
ai deputati di poter entrare nelle fabbriche in sciopero, evitando denunce
penali da padroni che avevano proclamato la cosiddetta “serrata”) ,
dell’assenza di vincolo di mandato, dello stesso finanziamento pubblico ai
partiti.
Il deteriorarsi della qualità dell’”agire politico”, la
sparizione dei grandi partiti di massa provvisti di forte radicamento sociale,
l’esplosione di intollerabili scandali (il più clamoroso di questi ultimi tempi
riguarda, a mio giudizio, quello relativo al senatore del PD Lusi, già
tesoriere della “Margherita) ben diversi da quelli delle usuali “tangenti” che
avevano e stanno costellando la storia dell’Italia repubblicana, hanno fatto
dimenticare le origini di questi istituti, ed è bene rammentarle proprio per
non perdere ulteriormente la bussola, come è accaduta nell’occasione
dell’introduzione del sistema elettorale maggioritario, nel processo di
trasformazione dei partiti e, adesso, con l’introduzione surrettizia di una
sorta di “costituzione materiale” fondata sul presidenzialismo, in luogo di
quella formale, ancora in vigore e tuttora, quindi, incentrata sul ruolo del
Parlamento.
Non è stato un caso, tornando alla storia, che l’indennità
parlamentare sia stata istituita nel 1912 attraverso un apposito articolo della
legge che prevedeva l’estensione del suffragio maschile portando il numero
degli eventi diritto al voto da circa 2.000.000 a oltre 10.000.000.
Per non contrastare con l’articolo 50 dello Statuto
Albertino che prevedeva come “l’esercizio delle funzioni di senatore o deputato
non potevano dar luogo ad alcuna retribuzione o indennità”, la legge prevedeva,
formalmente, l’indennità come “titolo di rimborso delle spese di
corrispondenza”.
Qual era però lo scopo di fondo per il quale l’indennità era
stata introdotta nell’ordinamento parlamentare?
A mio giudizio lo stesso sulla base del quale fu poi scritto
l’articolo 69 della Costituzione Repubblicana: a tutela dell’indipendenza dei
parlamentari, per consentire a tutti l’accesso al mandato parlamentare e
permetterne l’esercizio senza condizionamenti economici.
Nell’immediato primo dopoguerra, con l’avvento del sistema
elettorale proporzionale in precedenza all’avvento del fascismo, la legge
sull’indennità fu mantenuta e, a dimostrazione di una vera e propria continuità
al riguardo del già citato concetto di piena agibilità del mandato
parlamentare, adottata anche in occasione dell’istituzione della Consulta
Nazionale all’indomani della Liberazione che, per il proprio funzionamento,
riprese le norme in vigore in precedenza al 28 Ottobre 1922.
Egualmente per l’Assemblea Costituente il punto di
riferimento obbligato, per quel che riguardava le norme interne e lo “status”
dei propri membri, fu rappresentato dalle regole in vigore per la Camera
prefascista, esplicitamente richiamate dall’articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale del 16 Marzo 1946, n.98 (decreto legislativo luogotenenziale
meglio noto come “seconda costituzione provvisoria”).
Queste, quindi, le motivazioni e le origini dell’articolo 69
della Costituzione: il punto vero di critica, al riguardo, può risiedere nel
fatto che l’ammontare delle indennità non è definito per legge, ma rinviato
agli uffici di Presidenza delle due Camere e questo ha dato origine
all’apertura di varchi attraverso i quali si sono infilati provvedimenti che
hanno portato a quelle esagerazioni cui abbiamo assistito negli ultimi tempi .
Tra le due Camere fra l’altro è diversa la stessa
formulazione al riguardo dell’obbligo di partecipazione ai lavori : mentre il
Regolamento del Senato precisa che è fatto obbligo di partecipare anche ai
lavori delle Commissioni, quello della Camera parla più genericamente di
“partecipazione ai lavori”, senza distinguere – appunto – tra aula e
commissione.
Insomma c’è motivo per riprendere in mano l’intera materia
tenendo però presente un dato: abbiamo visto come determinate istituzioni
parlamentari si siano via, via, evolute (fino ad assumere rango costituzionale)
con l’allargarsi dei margini di democrazia: adesso non vorremmo che eventuali
modifiche si accompagnassero a un procedimento inverso, di restringimento delle
libertà democratiche che pure stanno segnando pericolosamente questa fase, dal
sistema elettorale maggioritario al presidenzialismo.

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