mercoledì 27 marzo 2013

IL SOLDO DEL DEPUTATO di Franco Astengo





L’ouverture di questa XVII legislatura è stata caratterizzata dalla rincorsa alla riduzione (evidentemente considerato malguadagnato dagli stessi che ne usufruiscono) del guiderdone corrisposto ai parlamentari:

hanno cominciato la Presidente della Camera e il Presidente del Senato, poi, via, via gli stessi parlamentari “semplici” hanno sviluppato una serie di dichiarazioni rivolte nel senso di una compressione degli emolumenti, sotto la spinta – ovviamente- del tipo di campagna elettorale condotta del movimento 5 stelle e dal riscontro che ne è derivato, sul piano dell’aggregazione del consenso.

Alla fine di questa rincorsa all’indietro è possibile che si ritorni ai primi anni del ‘900 quando il deputato-contadino Pietro Abbo, un socialista di Oneglia (ma capitò anche ad altri suoi compagni di partito, compreso lo stesso Turati) non disponendo del denaro sufficiente per pernottare a Roma, usufruiva del cosiddetto “permanente” rilasciato dalle Ferrovie dello Stato per dormire sul treno Roma- Firenze andata e ritorno, rientrando quindi il mattino in tempo per l’apertura dei lavori della Camera.

E’ il caso, forse, di ricostruire la storia dell’indennità parlamentare: l’indennità parlamentare fa parte di quella serie di “benefici” e agevolazioni che via, via, con il procedere e lo sviluppo della democrazia sono stati istituiti allo scopo di rendere agibile a tutti, e non solo ad alcuni ceti privilegiati, l’esercizio dell’attività politica.

E’ il caso dell’immunità parlamentare (creata per consentire ai deputati di poter entrare nelle fabbriche in sciopero, evitando denunce penali da padroni che avevano proclamato la cosiddetta “serrata”) , dell’assenza di vincolo di mandato,  dello stesso finanziamento pubblico ai partiti.

Il deteriorarsi della qualità dell’”agire politico”, la sparizione dei grandi partiti di massa provvisti di forte radicamento sociale, l’esplosione di intollerabili scandali (il più clamoroso di questi ultimi tempi riguarda, a mio giudizio, quello relativo al senatore del PD Lusi, già tesoriere della “Margherita) ben diversi da quelli delle usuali “tangenti” che avevano e stanno costellando la storia dell’Italia repubblicana, hanno fatto dimenticare le origini di questi istituti, ed è bene rammentarle proprio per non perdere ulteriormente la bussola, come è accaduta nell’occasione dell’introduzione del sistema elettorale maggioritario, nel processo di trasformazione dei partiti e, adesso, con l’introduzione surrettizia di una sorta di “costituzione materiale” fondata sul presidenzialismo, in luogo di quella formale, ancora in vigore e tuttora, quindi, incentrata sul ruolo del Parlamento.

Non è stato un caso, tornando alla storia, che l’indennità parlamentare sia stata istituita nel 1912 attraverso un apposito articolo della legge che prevedeva l’estensione del suffragio maschile portando il numero degli eventi diritto al voto da circa 2.000.000 a oltre 10.000.000.

Per non contrastare con l’articolo 50 dello Statuto Albertino che prevedeva come “l’esercizio delle funzioni di senatore o deputato non potevano dar luogo ad alcuna retribuzione o indennità”, la legge prevedeva, formalmente, l’indennità come “titolo di rimborso delle spese di corrispondenza”.

Qual era però lo scopo di fondo per il quale l’indennità era stata introdotta nell’ordinamento parlamentare?

A mio giudizio lo stesso sulla base del quale fu poi scritto l’articolo 69 della Costituzione Repubblicana: a tutela dell’indipendenza dei parlamentari, per consentire a tutti l’accesso al mandato parlamentare e permetterne l’esercizio senza condizionamenti economici.

Nell’immediato primo dopoguerra, con l’avvento del sistema elettorale proporzionale in precedenza all’avvento del fascismo, la legge sull’indennità fu mantenuta e, a dimostrazione di una vera e propria continuità al riguardo del già citato concetto di piena agibilità del mandato parlamentare, adottata anche in occasione dell’istituzione della Consulta Nazionale all’indomani della Liberazione che, per il proprio funzionamento, riprese le norme in vigore in precedenza al 28 Ottobre 1922.

Egualmente per l’Assemblea Costituente il punto di riferimento obbligato, per quel che riguardava le norme interne e lo “status” dei propri membri, fu rappresentato dalle regole in vigore per la Camera prefascista, esplicitamente richiamate dall’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 16 Marzo 1946, n.98 (decreto legislativo luogotenenziale meglio noto come “seconda costituzione provvisoria”).

Queste, quindi, le motivazioni e le origini dell’articolo 69 della Costituzione: il punto vero di critica, al riguardo, può risiedere nel fatto che l’ammontare delle indennità non è definito per legge, ma rinviato agli uffici di Presidenza delle due Camere e questo ha dato origine all’apertura di varchi attraverso i quali si sono infilati provvedimenti che hanno portato a quelle esagerazioni cui abbiamo assistito negli ultimi tempi .

Tra le due Camere fra l’altro è diversa la stessa formulazione al riguardo dell’obbligo di partecipazione ai lavori : mentre il Regolamento del Senato precisa che è fatto obbligo di partecipare anche ai lavori delle Commissioni, quello della Camera parla più genericamente di “partecipazione ai lavori”, senza distinguere – appunto – tra aula e commissione.

Insomma c’è motivo per riprendere in mano l’intera materia tenendo però presente un dato: abbiamo visto come determinate istituzioni parlamentari si siano via, via, evolute (fino ad assumere rango costituzionale) con l’allargarsi dei margini di democrazia: adesso non vorremmo che eventuali modifiche si accompagnassero a un procedimento inverso, di restringimento delle libertà democratiche che pure stanno segnando pericolosamente questa fase, dal sistema elettorale maggioritario al presidenzialismo.

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