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| La Sala della Corte Costituzionale immagine dal sito: tuttosbagliatotuttodarifare.blogspot.com |
Giovedì 21 marzo 2013, in Prima Sezione della Corte di Cassazione, si è
discusso il ricorso promosso da 27 cittadini elettori per far affermare
il loro diritto di votare secondo Costituzione, diritto non assicurato
dalla legge elettorale vigente, non per niente denominata il
"porcellum". E' dal 2008 che La Corte Costituzionale chiede che la legge
elettorale le sia sottoposta, oggi si è fatto un passo avanti.
Gli argomenti della memoria e l'intervento svolto in udienza hanno convinto la Procura Generale ad associarsi alla richiesta di rinvio dell'intera legge alla Corte costituzionale: è la prima volta che succede. In primo e secondo grado, invece, la legge era stata strenuamente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Il
ricorso, il cui primo firmatario è l'avv. Aldo Bozzi, nipote e omonimo
del deputato liberale che ha presieduto la prima Bicamerale della nostra
storia repubblicana, è stato discusso dall'avv. Felice Carlo BesostriGli argomenti della memoria e l'intervento svolto in udienza hanno convinto la Procura Generale ad associarsi alla richiesta di rinvio dell'intera legge alla Corte costituzionale: è la prima volta che succede. In primo e secondo grado, invece, la legge era stata strenuamente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Questa
è l’occasione per tutelare un diritto che non è solo individuale
dei cittadini elettori che hanno promosso il giudizio o vi sono
intervenuti. Fanno valere un diritto collettivo che appartiene al
popolo italiano, cioè all’unico titolare della sovranità, che in
una democrazia rappresentativa la esercita come corpo elettorale,
nelle forme e nei limiti della Costituzionei come recita il suo art.
1 .
Ebbene una legge elettorale di sospetta costituzionalità
costituisce un vulnus che deve essere sanato da una pronunzia della
Corte Costituzionale, che su un punto, premio di maggioranza senza
una soglia in voti e/o seggi, si è già espressa incidentalmente
nelle sentenze 15 e 16 del 2008 e 13 del 2012, nelle prime due ero
parte e difensore di altre parti intervenute nei giudizi di
ammissibilità di quesiti referendari in materia elettorale. La
Corte ha auspicato che la questione le fosse rimessa nel modi
ordinari del giudizio incidentale di costituzionalità: ebbene ciò
non è stato possibile a causa della giurisprudenza sulla carenza
assoluta di giurisdizione di giudici amministrativi ed ordinari in
relazione alle operazioni elettorali preparatorie. Un orientamento
ribadito anche di recente nell’ordinanza delle Sezioni Unite n.
3731/13 del 12 febbraio di quest’anno.
Non condividiamo questa
giurisprudenza, ma non è pertinente in questo giudizio perché non
sono in gioco la posizione di deputati o senatori eletti il passato
24 e 25 febbraio o comunque la composizione delle Camere, anche se i
risultati confermano l’irragionevolezza della legge elettorale e la
non congruità con gli obiettivi dichiarati di assicurare la
governabilità: ragionevolezza e congruità che sono parametri di
costituzionalità delle norme La mancanza di previsione di
impugnazioni, in particolare dopo la mancata attuazione della delega
conferita al governo con l’art. 44 c. 2 lett. d)L. 69/2009, viola
gli art. 24 e 113 Costituzione, cioè il principio di indefettibilità
della tutela giurisdizionale.
Le liste bloccate in assenza di una
legge di attuazione dell’art. 49 Costituzione non assicurano la
libertà di voto e le condizioni di uguaglianza dei candidati e,
quindi,violano gli artt. 48 e 51 Costituzione, in particolare delle
condizioni di uguaglianza dei generi non essendo prevista
l’alternanza obbligatoria dei diversi generi. La parità di genere
dopo la modifica dell’art. 51 Cost. ha valore di norma cogente ed
immediatamente vincolante come ribadito dalla Corte Costituzionale,
tra le tante dalla sentenza n. 4 del 2010. Affidare alle Giunte delle
Elezioni delle Camere di decidere se rinviare alla Corte
Costituzionale la legge elettorale sarebbe come chiedere ai tacchini
di organizzare il pranzo nel Giorno del Ringraziamento.SOPRATTUTTO
NON E’ ASSICURATA LA TERZIETA’ DEL GIUDICE PRESCRITTA DALL’ART.
111, C. 2 COSTITUZIONE
Scusate la facezia, ma è solo per nascondere
la preoccupazione per la sorte delle nostre istituzioni democratiche:
la divisione dei poteri non è mai messa in discussione dal rispetto
della Costituzione e non è interferenza del potere giudiziario
affidare al Giudice delle Leggi, il controllo di costituzionalità,
cioè all’unico organo a ciò deputato, senza sostituirsi a esso
come hanno fatto il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano

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