domenica 24 marzo 2013

ANCORA SUL PORCELLUM: LA DISCUSSIONE PROSEGUE IN SEDE DI CORTE COSTITUZIONALE di Felice Besostri


La Sala della Corte Costituzionale
immagine dal sito:
tuttosbagliatotuttodarifare.blogspot.com
Giovedì 21 marzo 2013, in Prima Sezione della Corte di Cassazione, si è discusso il ricorso promosso da 27 cittadini elettori per far affermare il loro diritto di votare secondo Costituzione, diritto non assicurato dalla legge elettorale vigente, non per niente denominata il "porcellum". E' dal 2008 che La Corte Costituzionale chiede che la legge elettorale le sia sottoposta, oggi si è fatto un passo avanti.
Gli argomenti della memoria e l'intervento svolto in udienza hanno convinto la Procura Generale ad associarsi alla richiesta di rinvio dell'intera legge alla Corte costituzionale: è la prima volta che succede. In primo e secondo grado, invece, la legge era stata strenuamente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Il ricorso, il cui primo firmatario è l'avv. Aldo Bozzi, nipote e omonimo del deputato liberale che ha presieduto la prima Bicamerale della nostra storia repubblicana, è stato discusso dall'avv. Felice Carlo Besostri
Questa è l’occasione per tutelare un diritto che non è solo individuale dei cittadini elettori che hanno promosso il giudizio o vi sono intervenuti. Fanno valere un diritto collettivo che appartiene al popolo italiano, cioè all’unico titolare della sovranità, che in una democrazia rappresentativa la esercita come corpo elettorale, nelle forme e nei limiti della Costituzionei come recita il suo art. 1 . 
Ebbene una legge elettorale di sospetta costituzionalità costituisce un vulnus che deve essere sanato da una pronunzia della Corte Costituzionale, che su un punto, premio di maggioranza senza una soglia in voti e/o seggi, si è già espressa incidentalmente nelle sentenze 15 e 16 del 2008 e 13 del 2012, nelle prime due ero parte e difensore di altre parti intervenute nei giudizi di ammissibilità di quesiti referendari in materia elettorale. La Corte ha auspicato che la questione le fosse rimessa nel modi ordinari del giudizio incidentale di costituzionalità: ebbene ciò non è stato possibile a causa della giurisprudenza sulla carenza assoluta di giurisdizione di giudici amministrativi ed ordinari in relazione alle operazioni elettorali preparatorie. Un orientamento ribadito anche di recente nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3731/13 del 12 febbraio di quest’anno. 
Non condividiamo questa giurisprudenza, ma non è pertinente in questo giudizio perché non sono in gioco la posizione di deputati o senatori eletti il passato 24 e 25 febbraio o comunque la composizione delle Camere, anche se i risultati confermano l’irragionevolezza della legge elettorale e la non congruità con gli obiettivi dichiarati di assicurare la governabilità: ragionevolezza e congruità che sono parametri di costituzionalità delle norme La mancanza di previsione di impugnazioni, in particolare dopo la mancata attuazione della delega conferita al governo con l’art. 44 c. 2 lett. d)L. 69/2009, viola gli art. 24 e 113 Costituzione, cioè il principio di indefettibilità della tutela giurisdizionale. 
Le liste bloccate in assenza di una legge di attuazione dell’art. 49 Costituzione non assicurano la libertà di voto e le condizioni di uguaglianza dei candidati e, quindi,violano gli artt. 48 e 51 Costituzione, in particolare delle condizioni di uguaglianza dei generi non essendo prevista l’alternanza obbligatoria dei diversi generi. La parità di genere dopo la modifica dell’art. 51 Cost. ha valore di norma cogente ed immediatamente vincolante come ribadito dalla Corte Costituzionale, tra le tante dalla sentenza n. 4 del 2010. Affidare alle Giunte delle Elezioni delle Camere di decidere se rinviare alla Corte Costituzionale la legge elettorale sarebbe come chiedere ai tacchini di organizzare il pranzo nel Giorno del Ringraziamento.SOPRATTUTTO NON E’ ASSICURATA LA TERZIETA’ DEL GIUDICE PRESCRITTA DALL’ART. 111, C. 2 COSTITUZIONE 
Scusate la facezia, ma è solo per nascondere la preoccupazione per la sorte delle nostre istituzioni democratiche: la divisione dei poteri non è mai messa in discussione dal rispetto della Costituzione e non è interferenza del potere giudiziario affidare al Giudice delle Leggi, il controllo di costituzionalità, cioè all’unico organo a ciò deputato, senza sostituirsi a esso come hanno fatto il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano

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