, La legge elettorale è ancora in discussione in Senato ed anche se si troverà un accordo pasticciato, non è detto che sia approvata in via definitiva. A questa situazione non si è arrivati per caso, ma per ragioni politiche e tecniche.
Avvertenza
Una premessa è necessaria quando
parlo di legge elettorale in Italia e dei suoi conati ( conati è la parola
giusta perché i risultati sono vomitevoli)di riforma non sarò senza passioni,
sine ira ac studio, perché sono personalmente, sia emotivamente che
politicamente coinvolto, ma in ogni caso non dimenticherò che per qualche
decennio sono stato ricercatore in Diritto Pubblico Comparato e dall’A.A.
2004/2005 titolare di corso presso la Facoltò di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Milano. La legislazione elettorale straniera è
nell’ambito del corso una delle materie importanti. Sono stato esperto del Consiglio d’Europa per
la riforma dei regolamenti Parlamentari(Albania) della riforma federale(Russia)
e osservatore internazionale per le elezioni parlamentari e/o presidenziali di
Albania(2x), Bielorussia(4x), Bosnia Herzegovina, Georgia, Lettonia.Ho fatto,
inoltre, fatto parte, per 5 anni nella XIII legislatura(1996-2001) della
Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, anche come
capogruppo dei DS in quella Commissione, competente per la legislazione
elettorale. Last but not least, sono stato candidato al Senato con il
Mattarellum e il Porcellum, alle Regionali Lombarde con 2 leggi elettorali
diverse, un’elezione europea senza le clausole di sbarramento della legge dl
2009 e, infine, in un comune sotto i 5.000 abitanti, nei tempi in cui il
Sindaco era eletto dal Consiglio Comunale e non direttamente o indirettamente
dagli elettori. Posso aggiungere che come avvocato da solo o con altri, tra cui
voglio nominare specialmente l’avv. Aldo Bozzi, già avvocato dello Stato,
omonimo e nipote dell’on. Aldo Bozzi, un vecchio gentiluomo liberale,
conservatore democratico: una specie in via di estinzione nel nostro paese
prima ancora di aver raggiunto una certa consistenza.
Lo stato dell’arte e i suoi antecedenti
La legge elettorale è ancora in discussione in
Senato ed anche se si troverà un accordo pasticciato, non è detto che sia
approvata in via definitiva. A questa situazione non si è arrivati per caso, ma
per ragioni politiche e tecniche. Chiunque abbia una minima esperienza di
lavori parlamentari l’aveva capito quando la Commissione Affari Costituzionali
aveva deciso di collegare riforma della legge elettorale alla riforma del
numero dei parlamentari, per di più differenziando le competenze di Camera dei
Deputati e Senato della Repubblica. Apparentemente una scelta logica, se cambia
il numero dei parlamentari quantomeno vanno ridisegnati i collegi. Un Senato,
che non deve più dare la fiducia,
semplificava il problema del premio di maggioranza, atteso che la
previsione della” base regionale” dell’elezione(art.57, c.1 Cost.) impedirebbe,
e io sono d’accordo, un premio di maggioranza nazionale. Tuttavia le leggi
costituzionali hanno una procedura diversa(art. 138 Cost.) da quelle ordinarie
(artt. 70-72 Cost.) e quindi necessariamente un rallentamento della legge ordinaria,
che comunque non può essere approvata, se non dopo l’entrata in vigore della
riforma costituzionale: tempi assolutamente incerti, perché, a meno che, come
scandalosamente è successo recentemente con le modifiche degli artt. 81, 97,
117, 119 Cost., non siano approvate con i 2/3 dei componenti delle Camere, si
può dar luogo entro 3 mesi dalla definitiva approvazione a referendum
confermativo. L’incidente si era già verificata con il porcellum , il cui
impianto era funzionale ad una coeva riforma costituzionale del centrodestra,
che fu, giustamente e saggiamente affondata dal popolo italiano col referendum
del 2006. Un destino annunciato quello della riforma della legge elettorale vigente per due
ragioni apparentemente opposte.
1) La prima è che il
porcellum è la legge ideale per le oligarchie/nomenklature/padri padroni/leader
carismatici, che in assenza di una legge sui partiti politici richiesta dal
combinato disposto degli artt.2, 39 e49 Cost., ne hanno assunto il controllo,
cambiandone la natura, la funzione, la missione e il modo di funzionamento
proprio in una democrazia rappresentativa dei corpi intermedi. I “partiti”,
come li abbiamo conosciuti negli anni 60 noi gente di sinistra, comunisti o
socialisti, che fossimo, non ci sono più, se ne sono, definitivamente,
“andati”, in misura senza confronti con la stragrande maggioranza dei paesi
europei. Non ci sono altri paesi europei della nostra dimensione in cui il
sistema politico non sia articolato intorno a due partiti tendenzialmente alternativi, uno
socialista/socialdemocratico/laburista e l’altro
popolare/conservatore/democristiano/liberale, che, di norma, fanno riferimento
rispettivamente al PSE e al PPE. Come non esistono altri paesi europei con un
così alto numero di partiti identificati con il nome di un leader, persino nel
logo e/o nei simboli elettorali: ne ho contati 6, ma è variabile in seguito a
possibili disgrazie politiche(Bossi) o successi(Renzi).
2) La seconda è la martellante campagna mediatica sulla
riduzione dei costi della politica, semplificativamente ridotta, ai costi degli
organi elettivi rappresentativi, dal Parlamento ai Consigli regionali per
finire con quelli comunali e da ultimo provinciali. Se si volevano ridurre i
costi degli organi rappresentativi e fare in tempi rapidi una riforma
elettorale, anche per rispondere ai moniti del Capo dello Stato, bastava
demagogicamente ridurre del 50% le indennità dei parlamentari, piuttosto che di
ridurre di 1/4 o di 1/3 il numero dei parlamentari.
La Corte Costituzionale, che vede ma non provvede
C’era anche un’altra ragione per
modificare la legge elettorale, invocata
proprio in questi ultimi tempi, per fissare la soglia con l’emendamento
Rutelli, al 42,5%, dopo che prima, teoricamente, in una competizione tripolare
bastava essere sopra il 30% o in una equilibrata competizione di quattro
coalizioni o liste, sopra il 25%, per avere diritto al 54% dei seggi(340 su
630), un avvertimento della Corte Costituzionale, che in sede di esame
dell’ammissibilità di referendum elettorali da ultimo con la sentenza n. 13 del
2012 aveva avvertito che un premio di maggioranza senza una soglia in seggi o
percentuale di voti presentava profili di costituzionalità. La Corte non
poteva, in realtà non ha voluto provvedere, bastava che avesse avuto il
coraggio, in situazione analoga della Corte Costituzionale Federale tedesca, di
sollevare d’ufficio la questione di costituzionalità. Soltanto formali ragioni
procedurali hanno fatto sopravvivere un premio di maggioranza incostituzionale,
la norma referendaria non era norma in vigore e la norma della legge vigente
non era oggetto del giudizio. La Corte
aveva segnalato il problema al legislatore che provvedesse, ma conoscendo i
suoi polli, sollecitò i giudici a rimetterle la questione nelle procedure
ordinarie.
Per chi voglia approfondire basta la lettura
non della sentenza n. 13 del 2012, quella che tutti citano, ma la n.15 del
2008, cioè di 4 anni prima!. I mezzi di comunicazione di massa dovevano
occultare come hanno fatto questa circostanza, non per coprire i ritardi della
casta, il cui prestigio è ridotto al 4%, ma i loro silenzi e i silenzi dei loro
costituzionalisti da Gustavo Zagrebelski
di Repubblica a Michele Ainis del Corriere della Sera, quest’ultimo nulla
sapeva, mentre il primo sollecitato ad occuparsene rispose che non aveva tempo:
tempo che invece trovò per sostenere i referendum elettorale truffa di Di
Pietro Parisi. Lo scopo era infatti di farli ammettere per provocare elezioni
anticipate con il porcellum, cioè ripetere 4 anni dopo quanto avvenuto con i
referendum Guzzetta. L’ammissione dei quesiti referendari, che attribuiva
l’abnorme premio di maggioranza( tanto più grande quanto più bassa era la
percentuale di voti della lista di maggioranza relativa, alla faccia dell’art.
48 della Costituzione). Quella pronuncia della Corte Costituzionale la conosco
bene perché sono stato tra coloro che l’hanno provocata come cittadino elettore
e come avvocato di una serie di associazioni politiche di sinistra, che hanno
creduto alle mie argomentazione, come si desume dal testo della sentenza n. 15
del 2008, quando da conto degli avocati e delle parti partecipanti al giudizio:
" Graziella Colaiacomo per
il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore
Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo
politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, per l'On. Dott. Mauro
Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico
organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati
“Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”,
“Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere”, Felice
Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato
denominato “per la sinistra” e per l'On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice
Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI)
e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista,
Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica
“Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l'associazione
denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”.. A distanza di
tempo appare giusto ricordare i compagni Ersilia Salvato, Gennaro Lopez, Pietro
Folena , Piero di Siena, Cesare Salvi, Oliviero Diliberto, Gavino Angius e
Oreste Pastorelli, che decisero di opporsi ai referendum, ad essi si associò
anche l'UDEUR, mentre il PD di Veltroni era favorevole all’ammissibilità. La
sentenza è del 16-30 gennaio 2008 con il governo Prodi ancora in carica, ma già
sfiduciato dal Senato il giorno della pronuncia, 16 gennaio e con le Camere
sciolte con decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio. A quel punto nessuna iniziativa legislativa
poteva politicamente essere presa, anche se la Costituzione( art., 77, c. 2)
prevede che possono essere adottati decreti legge a Camere sciolte, come
dimostra, proprio in tema pertinente, il Decreto Legge 15 febbraio 2008 n.
24(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed
amministrative nell'anno 2008)k quando i testo della sentenza era nota per
essere stato depositato il 30 gennaio..
Le elezioni si tennero il 13 e 14 aprile 2008. Una fissazione di una
soglia sarebbe stata quindi legittima se si avesse avuto a cuore la
costituzionalità della legge elettorale. Ebbene né allora, né nella legislatura
successiva nessuno ha mai presentato un disegno di legge per fissare la soglia.
La blindatura del porcellum
Tutti conoscono quell’aneddoto,
ripreso in un’opera teatrale di Bertolt Brecht, di un mugnaio di Potsdam che a
fronte di un sopruso del re di Prussia, Federico II, il Grande, esclamò” Ci
sarà pure un giudice a Berlino” Un gruppo di avvocati impugnò davanti al Tar
Lazio il decreto di convocazione dei comizi elettorali sostenendo che non si
potevano svolgere elezioni con una legge incostituzionale: a un profano può
sembrare ovvio. Ebbene come hanno potuto sperimentare quegli avvocati, tra i
quali il sottoscritto, la nostra magistratura ha difeso la legge elettorale
nell’unico modo possibile. Sentenza della Corte Costituzionale alla mano, non
osarono dichiarare la questione di costituzionalità “manifestamente infondata”,
e allora ecco l’escamotage: la questione “ non è rilevante al fine del
giudizio”, dal momento che non c’è un giudice competente, quindi nessuna
sentenza nel merito da emettere. Infatti per arrivare a questa geniale furbata
ci si poteva appoggiare su una lunga tradizione di connivenza tra magistratura
e potere politica attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 66 della
Costituzione, per cui ciascuna Camera giudica dei requisiti di ammissibilità
dei suoi componenti. Una persona normale pensa che uno o una( anche se abbiamo un percentuale
ridicola di donne parlamentari) per
essere definito componente di una delle Camere debba almeno essere proclamato
deputato/a o senatore/trice: ebbene no! la competenze delle camere, tramite le
loro giunte delle Elezioni, si estende alle operazioni elettorali preparatorie,
comprese l’ammissione o non ammissione delle liste e dei candidati, una
posizione avallata dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 259 del
2009 , ma sostenendo che è materia di competenza della Cassazione, come giudice
della giurisdizione, avendo la Cassazione affermato la natura giurisdizionale
della Giunta delle elezioni, natura che, invece, questi organi rifiutano. Il
Tar Lazio sez. IIbis sentenza. 27 febbraio 2008, n. 1855 e del Consiglio di
Stato, sez. IV sentenza del 13 marzo 2008, n. 1053., hanno avuto la sensibilità
di battere il Guinness dei primati di sentenze rapide: due gradi di giudizio in
meno di un mese. Tuttavia per blindare il porcellum hanno esagerato dichiarando
che il decreto di convocazione dei comizi
è un atto inimpugnabile: la strada è aperta per un golpe legale, perché la Costituzione(art. 61, c.1)
prevede che “le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti”: un termine che potrebbe essere prorogato ad
libitum da un Presidente golpista. Solo il caso ci ha salvato dagli
effetti più dirompenti di organi eletti
da una maggioranza , come quella del 2008, che avesse potuto eleggersi un
Presidente della Repubblica e quindi controllare le nomine presidenziali nella
Corte Costituzionale e il CSM. La conclusione della giurisprudenza consolidata:
su una legge elettorale incostituzionale dovranno decidere le Camere elette con
quella legge dopo le elezioni. Come chiedere ai tacchini di organizzare il
pranzo di Natale in Europa o il Thanksgiving Day negli Stati Uniti. Illazioni? No le Giunte delle elezioni della Camera e del
Senato si sono occupati di ricorsi ex art. 87 DPR 361/1957 Testo Unico per
l’elezione della Camera dei Deputati, rispettivamente il 17 giugno 2009 e il 3
novembre 2009. Cosa hanno deciso all’unanimità? Che la legge elettorale
vigente, la Calderoli, non presentava rilievi da doverla rimettere alla Corte
Costituzionale. Si sono fatti influenzare dal fatto che i ricorsi contestavano,
oltre che il premio di maggioranza, le liste bloccate, cioè la modalità con cui
erano stati eletti? Honny soit qui mal y pense ("Sia vituperato chi ne
pensa male”), sicuramente non hanno pensato al loro caso personale, perché sono
soggetti alla Costituzione che all’art. 54 stabilisce che “Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi” ed anche che “I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il divere di adempierle con disciplina ed onore” e per di più come parlamentari rappresentano
“la Nazione” (art. 67 Cost.)e non i loro interessi. Tutte le decisioni sono
state prese, come già detto, all’unanimità, ma non si potrà mai saper chi era
presente: i nomi dei partecipanti sono per prasi secretati. Su queste vicende
assoluto silenzio di giornalisti, politici e costituzionalisti, salvo poche
eccezioni in questi 4 anni, tra le quali è giusto nominare il prof. Augusto
Cerri della Sapienza e quelli che sono interventi nel giudizi del 2008 Vittorio
Angiolini e Costantino Murgia. Oltre che il prof. Valerio Onida per il sostegno
morale dato agli avvocati ricorrenti partecipando ad una serata alla Casa della
Cultura d Milano alla vigilia della decisione della Corte d’Appello di Milano
Conflitto di attribuzione e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Per non lasciar nulla di
intentato è stato promosso un conflitto di attribuzione senza precedenti cioè
tra il potere dello Stato popolo e il parlamento e l’ordine giudiziario. Un
tentativo di introdurre un ricorso diretto alla Corte Costituzionale in caso di
lesione di diritti costituzionali fondamentali in Germania e Spagna. La tesi è
che il, potere popolo e come la magistratura un potere diffuso e quindi ogni
frazione del popolo elettore rappresenta l’intero potere. Se è considerato un
potere dello stato i comitati referendari, a maggiora ragione un elettore
dovrebbe potere tutelare la sovranità che “appartiene al popolo, che la esercita
nella forma e nei limiti della Costituzione”(art.1, c.2 Cost.) . In
altre parole solo la Costituzione può porre dei limiti all’esercizio della
sovranità, che in una democrazia rappresentativa ha la sua massima espressione
nella partecipazione al processo elettorale. La motivazione era di non lasciar
nulla di intentato di fronte al pericolo per la democrazia, che non ci fosse
una tutela giurisdizionale effettiva nei confronti di una legge elettorale di
sospetta costituzionalità, ovviamente prima delle elezioni.
Fallito anche questo tentativo
con la loro acribia gli avvocati democratici si son detti che se non c’è un
giudice a Roma, si sarà a Strasburgo e perciò ricorso europeo alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha ritenuto inammissibile il ricorso non per
ragioni di merito, ma per il fatto che la Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali tutela i diritti civili e non quelli
politici. Per una istituzione nata per contrapporre le democrazie occidentali
alle dittature dell’Europa orientale è un gran bel risultato! Si doveva configurare
l’azione come risarcimento danno?
Lo scandalo dei giudizi civili: Tribunale e Corte d’Appello di Milano:
le strane ambiguità del Governo tecnico
Un nuovo approccio si imponeva,
vista la preclusione a trasmettere la
questione alla Corte Costituzionale, con l’iniziativa dell’avv. Bozzi e con la
sua regia si è proposto un’azione ordinaria di accertamento del diritto per un
cittadino italiano di votare in conformità alla Costituzione. Per farla breve
Il Tribunale Civile di Milano non accoglie le eccezioni di inammissibilità
dell’Avvocatura dello Stato: infatti non c’erano procedure elettorali in corso,
ma nel merito respinge senza fare un minimo cenno alle sentenze della Corte
Costituzionale ma limitandosi alla trita e ritrita considerazione che la
Costituzione non aveva costituzionalizzato una legge elettorale proporzionale,
anche se la presuppone, quando stabilisce una serie di maggioranze QUALIFICATE
PER ELEZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO E RIFORMARE LA COSTITUZIONE.
Il Tribunale ha fatto finta di
non accorgersi della questione del premio di maggioranza, la Corte d’Appello,
che non poteva far finta di niente, dal momento che l’omessa pronuncia era uno
dei motivi d’impugnazione, è andata per le spicce e si è sostituita alla Corte
Costituzionale entrando nel merito delle eccezioni invece di limitarsi alla
manifesta infondatezza . Il giudizio
ora pende un Cassazione. Nelle puntate precedenti era logico che la Presidenza
del Consiglio, da cui dipende l’Avvocatura dello Stato e che la difendeva unitamente al Ministro
degli Interni difendesse la
costituzionalità di un provvedimento della sua maggioranza. Monti e la
Cancellieri, che interesse avevano a non dare istruzioni all’Avvocatura di
concordare per una richiesta congiunta di rimessione alla Corte Costituzionale, invece di
insistere sulla linea berlusconiana, non lo si è capito, anche perché s’è
guardato. Un atteggiamento denunciato dai legali, ma ripreso soltanto dal
Manifesto, con un articolo di Fabozzi del 8 novembre di quest’anno:
http://www.ilmanifesto.it/areaabbonati/argomenti/manip2n1/20121108/manip2pz/331346/?tx_maniabbonatimvc_pi2%5Bsezione%5D=PRIMA&cHash=a7f494090e3395008ea038c262409518.Si
possono solo fare ipotesi al limite della speculazione di avere le mani libere
di intervenire, con la copertura del Capo dello Stato in zona Cesarini con un
decreto-legge ovvero di non correre il rischio che con una legge elettorale
appena più potabile sarebbe stato più agevole un scioglimento anticipato delle
Camere.
L’epilogo provvisorio
Come si sa l’ipocrisia è
l’omaggio del vizio alla virtù ed è comunque meglio della protervia della
vecchia maggioranza berlusconian-bossiana, ma fa specie l’invocazione alla
Corte Costituzionale per giustificare la soglia di acceso al premio di
maggioranza fissata al 42,50% dopo aver
generosamente portato la maggioranza al 55% dei seggi, in luogo del
l’esistente 54%. Il PD si è sentito defraudato in prima battuta, ma dopo anche
Grillo e DI Pietro hanno fatto i loro conti e si sono messi a gridare al colpo
di Stato: c’è una manovra politica per costringere a maggioranze di salvezza
nazionale o per perpetuare il governo a
guida Monti. .. I terzisti vogliono
essere determinanti e i polisti non essere totalmente tagliati fuori o comunque
impedire la vittoria di PD-PSI-SEL con o senza UDC. Il relatore Malan, un finto
pentito, giustamente ha argomentato che se si deve dare un premio di
maggioranza per la governabilità occorre che il premio dia la maggioranza,
altrimenti non si giustifica e con un doppio tuffo carpiato della logica dice
che se il premio è di 76 seggi la soglia, che obbligatoriamente va posta in
omaggio alla Corte Costituzionale, ignorata da maggioranza e opposizione per
quattro anni, non può che essere il 42,5%.La Germania ha un premiolino di
maggioranza nel senso che si può dare un
solo seggio in più per raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti
del Bundestag, ma la Germania ha un numero variabile di parlamentari nella sua
Camera bassa. Una legge elettorale nell’imminenza di elezioni non può non tener
conto delle previsioni di voto: non si può pretendere che i parlamentari del
centro-destra e del centro non pensino ai loro interessi cioè rovescino il
paradosso di Sant Just, per il quale in una democrazia i molti dovrebbero avere
le virtù che normalmente sono di pochi. Nel 2005 c’era un accordo sotterraneo
di costruire un bipolarismo artificiale. Nel 2009 altro accordo a 5, cioè anche
con l’IdV, per impedire che le forze politiche escluse nel 2008, tutte le
formazioni di sinistra da quella riformista a quella antagonista, riprendessero vigore grazie a qualche eletto
nel Parlamento Europeo e ai finanziamenti collegati. Anche le elezioni europee
sono state portate davanti ai giudici da PSI- Verdi e SEL e dalla lista di
unione comunista, ma senza insistere troppo, quando si è capito, che anche in
quel caso i giudici ciurlavano nel manico, accogliendo il ricorso dell’on.
Gargani in base ad un motivo, non accolto, invece, quando ad eccepirlo era
stata Sinistra e Libertà e un cittadino elettore. No credo valga la pena fare
previsioni su come andrà a finire e francamente non è nemmeno la questione di maggior
interesse.. Se in Sicilia fosse stata in vigore la legge elettorale toscana, la
madre spirituale del porcellum Crocetta avrebbe la maggioranza assoluta dei
seggi nell’ARS saremmo più vicini alla soluzione dei problemi politici,
economici e sociali che hanno provocato una maggioranza superiore al 50% di non
voto e fatto del 5 Stelle il primo partito ? non lo credo anzi sono convinto
del contrario che lo stato di necessità sia una spinta all’autoriforma e al
sorgere di nuove propose aggregative con vocazione maggioritaria, quello che è
sempre mancata alla sinistra italiana anche quando PCI e PSI superavano il 40%.
La soglia minima del 25% era quella della fasciatissima legge Acerbo, il 50%+ 1
della legge truffa ( a proposito per verità storica non era la soglia in
discussione ma il premio paria l 65% dei seggi, cioè appena un 1% meno della
soglia per riformare la Costituzione senza temere la richiesta di referendum
confermativo), il 42,50% è inaccettabile per il PD per non perdere la faccia
del tutto dopo le reazioni scomposte all’approvazione di un emendamento di uno
dei cofondatori del PD, un certo Rutelli, una cosa sulla quale riflettere. In
una logica di mercanti di tappeti è probabile il 40% ( a quel punto non ho mai
capito perché il premio non sia il 10% più un seggio, che da la maggioranza
assoluta), resta da discutere il premio al primo partito, che spero si precisi
della coalizione vincente, ma sotto il 40%, altrimenti potrebbe diventare un
premio di ingovernabilità se andasse alle 5 Stelle: in un suk la discussione
sarebbe fra un minimo del 5 % ed un massimo del 10%, diciamo che uscirà un
valore nella forchetta tra il 6e 8%: dipende dall’abilità dei
negoziatoti/negozianti e dei benefici collaterali che si è disposti a dare In
questa logica non escludo vista la italica propensionbe a sistemi misti(
abbiamo inventato il proporzionale maggioritario) che ci sia un terzo di eletti
con lista bloccata, un terzo con preferenza e un terzo con uninominale a doppio
turno Tuto ciò può avvenire erchè non si vuol capre che una scelta di modello
elettorale è un acelta politica e culturale e riflette l’idea che non abbiamo
delle istituzioni e della loro funzione nella trasformazione della società. Non
è solo questione di seggi ma soprattutto di cultura ed etica politica di cui si
avverte una certa ( ironico) carenza. Di questo di parlerà nella seconda parte
anche con esempi, italiani e stranieri, di clamorosi errori dell’approccio di
pura tecnica elettorale o dell’ideologia della governabilità, come se fosse un
valore in sé
*Felice Besostri,
avvocato, ricercatore e docente di Diritto Pubblico Comparato, componente della
Commissione Affari Costituzionali e della
Giunta degli Affari Europei del Senato della Repubblica nella XIIi
Legislatura, Componente della Commissione Giuridica dell’Assemblea Parlamentare
del Consiglio d’Europa(1997-2001)
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