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| Immagine dal sito www.europaquotidiano.it |
Il 30 giugno 1997 svolgeva la sua ultima seduta la
Commissione Bicamerale per le Riforme, presieduta da Massimo D’Alema: dopo 145
giorni di lavoro, 1341 emendamenti e 900 sub-emendamenti presentati, 189
progetti di legge depositati a inizio lavori, 48 sedute plenarie, 10 audizioni
(sindacati, mondo dell’economia e della cultura) e 14 riunioni dell’Ufficio di
Presidenza la Commissione concludeva la prima fase del suo compito, consegnando
in 41 cartelle il progetto di Riforma della II parte della Costituzione.
Come tutti ricorderanno, alla fine, non se ne fece nulla per
il veto del centrodestra, e in particolare di Silvio Berlusconi.
Oggi, mentre infuria la discussione sulla “Convenzione per
le riforme” potrà apparire, comunque, di un qualche interesse riprendere in
sintesi le conclusioni di quel lavoro, anche per svolgere una necessaria
operazione comparativa con quanto potrà emergere nell’attualità (e, in ogni
caso, compiendo un paragone con l’insieme del dibattito odierno).
Questi i punti di sintesi del progetto varato a quel tempo e
rimasto, come abbiamo visto, nel cassetto (salvo la ripresa di alcuni punti
nell’affrettata e incompleta riforma del titolo V della Costituzione, varata
del centrosinistra nel 2001).
Federalismo
L’“ordinamento federale della Repubblica” avrebbe dovuto
articolarsi in comuni, province e regioni. “Sussidiarietà” e “differenziazione”
i criteri sulla base dei quali sarebbero stati ripartite le funzioni pubbliche
tra i diversi Enti e lo Stato: “Nel rispetto delle attività che possono essere
adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini”.
I neo-costituenti avevano disegnato un “federalismo
flessibile”: a ogni regione avrebbero potuto riconoscersi (con legge
costituzionale) “forme e condizioni particolari di autonomia”.
L’art.59 del nuovo testo elencava le materie di esclusiva
competenza dello Stato: tutte le altre sarebbero andate alle Regioni, compresa
la forma di governo e la legge elettorale (che rimaneva allo Stato per i comuni
e le province, titolari di funzioni regolamentari e amministrative).
Ma la vera novità del progetto di riforma sarebbe dovuto
essere rappresentato dal cosiddetto federalismo fiscale. Vale a dire il
riconoscimento della piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa, a
comuni, province, regioni, che disponessero di una quota non inferiore ala metà
del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, depurata dalle
risorse necessarie per far fronte agli interessi del debito pubblico, alle
calamità naturali, agli interventi per favorire uno sviluppo economico
equilibrato nel Paese, e a costituire il Fondo perequativo regionale (creato
per consentire a tutte le Regioni di erogare servizi adeguati).
Semipresidenzialismo
La forma di governo prescelta era stata quella del
semipresidenzialismo con varianti di rilievo, però, rispetto al modello
francese. Il Presidente della Repubblica sarebbe stato eletto con suffragio
diretto da parte dei cittadini (che avrebbero proposto i candidati). I poteri
del capo dello Stato, individuati in allora, sarebbe stati quelli di poter
sciogliere le Camere senza la controfirma del Primo Ministro, al quale poteva
essere chiesto in qualsiasi momento di presentarsi alla Camera per verificare
la sussistenza del voto di fiducia.
Governo
Il Primo Ministro (nominato dal capo dello Stato sulla base
dei risultati elettorali) avrebbe diretto l’azione del governo: entro 10 giorni
dalla formazione del Governo il Primo Ministro avrebbe esposto alle Camere il
suo programma e chiesto la fiducia.
Il Governo avrebbe potuto chiedere la precedenza per i suoi
disegni di legge, prevedendone la votazione entro una certa data nel testo
proposto o accettato dal Governo stesso.
Inoltre il Governo avrebbe potuto bloccare le leggi che
comportassero maggiori oneri finanziari a meno che esse non fossero state
approvate a maggioranza assoluta dai membri delle Camere.
Risultava ampliata la potestà regolamentare dell’Esecutivo
e, quanto ai decreti legge, essi sarebbero stati consentiti soltanto in
determinate materie perdendo efficacia se entro 45 giorni non fossero stati
convertiti in legge, né avrebbero potuto essere reiterati.
Il Parlamento
IL Parlamento sarebbe stato composto dalla Camera (titolare
del rapporto fiduciario con il Governo) e dal Senato (che avrebbe ricoperto un
ruolo di garanzia e di raccordo con le autonomie territoriali).
Entrambi i rami del Parlamento sarebbero stati eletti a
suffragio universale e diretto.
Il Senato avrebbe dovuto essere composto da 200 senatori, ma
per esaminare i provvedimenti in materia di Regioni ed Enti Locali, sarebbe
stato integrato da 200 consiglieri regionali, provinciali, comunali eletti dai
rispettivi consigli.
Nel progetto della Bicamerale risultava, invece, ancora
indeterminato il numero dei deputati.
Un numero fisso avrebbe potuto, infatti, risultare in
contrasto con l’ordine del giorno sulla legge elettorale che prevedeva un
doppio turno di coalizione, con la diminuzione della quota dei seggi
uninominali dal 75% al 55% e l’attribuzione di un premio del 20% in favore
della coalizione vincente.
Formazione delle leggi
Il bicameralismo diventa imperfetto. Alle leggi bicamerali
(in materie indicate tassativamente) si affiancavano quelle monocamerali.
Garanzie
Il principale contrappeso di questo nuovo sistema politico sarebbe
stato rappresentato dalla Corte Costituzionale sulla quale sarebbero ricadute,
tra l’altro, le decisioni sui conflitti tra Stato e Regioni o di cui sarebbero
state parte anche Comuni e Province; sui ricorsi contro le elezioni di deputati
e senatori; sui ricorsi diretti dei cittadini e delle minoranza parlamentari.
IL CSM sarebbe stato presieduto dal Capo dello stato ma
composto da un maggior numero di membri laici (due quinti invece di un terzo) e
diviso in due sezioni: per giudici e PM.
Tra le altre novità allora previste anche la creazione di un
Procuratore Generale, titolare dell’azione disciplinare (obbligatoria) eletto
dal Senato a maggioranza dei tre quinti scelto tra coloro in possesso dei
requisiti per essere nominato giudice della Consulta.
Il procuratore generale avrebbe dovuto riferire annualmente
alle Camere sull’esercizio dell’azione disciplinare.
Apparivano rilevantissime, infine, anche le norme che
avrebbero dovuto costituzionalizzare le garanzie processuali: oralità,
contradditorio, parità delle parti, concentrazione e immediatezza del processo,
terzietà del giudice.

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