Viviamo una fase di “criminale gestione capitalistica della
crisi” e i diritti conquistati nel corso di decenni di lotte durissime e spesso
sanguinose dal movimento operaio stanno paurosamente arretrando, con il rischio
di essere del tutto cancellati, per tornare a condizioni di sfruttamento simili
a quelle della prima rivoluzione industriale.
Tener viva la memoria proprio per collegarsi direttamente
alla qualità dello scontro sociale in atto è un compito che non può essere
disatteso o considerato semplicemente un momento di mero esercizio di natura
culturale.
Ricordare, allora, come il 20 Maggio 1970 il Parlamento approvasse, su proposta del
ministro Carlo Donat- Cattin (l’ispiratore dello Statuto deve però essere
considerato il suo predecessore, il socialista Giacomo Brodolini scomparso nel
1969), lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori appare un atto quasi doveroso,
almeno dal nostro punto di vista di chi intende continuare ostinatamente a
collocarsi “da una certa parte della barricata”: quella giusta.
Lo Statuto dei Lavoratori divenne legge con il voto della
maggioranza di centrosinistra (DC, PSI, PSDI, PRI) e l’astensione del PCI e
dello PSIUP.
Giancarlo Pajetta nel dibattito alla Camera motivò così il
voto di astensione dei comunisti: “ il fatto è che dal momento in cui si è
cominciato a elaborare questo disegno di legge fino ad oggi, i tempi sono
cambiati. Di questo occorre tener conto. Quando noi diciamo che la questione è
aperta, lo diciamo pensando non soltanto a un futuro più o meno ipotizzabile,
ma a un presente che è già diverso dalla situazione che il disegno di legge
dovrebbe recepire”.
Il presente di allora, infatti, era segnato dall’autunno
caldo del 1969 e Pajetta poneva il problema del potere in fabbrica, inteso come
potere politico.
In realtà lo Statuto rispondeva, al contrario, a un’idea di
democrazia più industriale che classista, dove il sindacato aveva un ruolo più
sociale che politico, sulla base di un impianto strettamente privatistico.
I riferimenti originali dello Statuto dei Lavoratori si
trovano, infatti, all’interno della Legislazione del New Deal americano.
Questi principi s’innestavano in un sistema di relazioni
industriali quale il nostro, che storicamente si rifaceva piuttosto ai modelli
sindacali dell’Europa continentale, ispirati a criteri di contrattazione
confederale e categoriale, con una duplice struttura organizzativa del Sindaco,
territoriale e di categoria.
Il Sindacato poteva così concepire la propria azione
contrattuale con un rilievo che poteva formularsi anche in termini di rilievo “pubblico”,
concezione che nel dibattito costituente si era espressa nella formulazione
dell’articolo 39 della Costituzione.
Per il Sindacato il varo Statuto dei Lavoratori apriva così
una fase dialettica nel complesso dell’azione rivolta al mondo del lavoro e
dell’intera società italiana, che definirei senz’altro feconda: sicuramente per
buona parte degli anni’70, la miglior stagione del sindacato italiano nella sua
storia.
La categoria rimase il perno del sistema e gli aspetti
merceologici, nonché la forma orizzontale e verticale dell’organizzazione
definivano rigidamente i diversi ambiti contrattuali.
Dopo il 1969 e l’autunno caldo il principio classista s’impose
così da unificare idealmente le componenti del mondo del lavoro: nacque da quel
punto il tentativo di avviare un processo di unità organica del sindacato che
ebbe, tuttavia, una breve storia per molteplici motivi, a partire dalla diversa
impostazione ideologica e politica delle tre maggiori Confederazioni.
Il carattere centralistico del sistema fu così saldamente unito
dall’impianto rivendicativo caratterizzato da un forte egualitarismo, che
riguardava sia il salario, sia l’inquadramento professionale, e pur con le differenze
di applicazione nelle diverse realtà categoriali, quello fu il riferimento che
dominò trasversalmente tutta la struttura del Sindacato, in quel periodo.
Uno schema rafforzato dalla forma assunta dalla
rappresentanza sui luoghi di lavoro, che lo Statuto contemplava senza averla definita:
il consiglio dei delegati, inteso come una forma di intreccio tra la democrazia
delegata e quella diretta, che si esplicitava attraverso la scheda aperta a
tutte le candidature (di iscritti e non iscritti al sindacato) e nella
revocabilità dei delegati.
Un punto questo della “democrazia consiliare” da richiamare
con grande forza, proprio nel momento in cui, proprio attraverso un accordo tra
Sindacato confederale e Confindustria, si mette in discussione radicalmente la
rappresentanza democratica del mondo del lavoro e la possibilità di esprimere,
in fabbrica e fuori dalla fabbrica, il proprio legittimo dissenso.
L’uso sindacale dello Statuto, in quegli anni, coincise con
l’accettazione della legge come un’utile normativa.
Non solo perché lo Statuto appariva come espressione di una
legislazione del Sindacato dei Lavoratori, ponendoli nella condizione di
esplicare i diritti costituzionali, ma perché, come rilevava poco tempo dopo l’entrata
in vigore della legge la rivista della CGIL, lo Statuto si era rivelato un
supporto puntuale alle lotte di quell’avvio di anni’70.
Ho pensato di descrivere molto sommariamente lo “stato dell’arte”
del dibattito all’epoca dell’entrata in vigore della legge 300 proprio per
stimolare una comparazione con ciò che è accaduto e sta accadendo in questi
ultimi tempi: in sostanza ergere un monito verso quanto stiamo perdendo sul piano
della condizione materiale di vita e della dignità delle lavoratrici e dei
lavoratori.
Quella dignità nel lavoro che Marx ed Engels giudicano
elemento fondamentale e imprescindibile nella composizione stessa della lotta
di classe, ben al di là di qualsivoglia pretesa impostazione economicista.
E’ stato attraverso il testo dello Statuto che si è riusciti
a far prendere sul serio l’articolo 1 del nostro dettato costituzionale,
allorquando in quella sede si pone il lavoro come fondamento della nostra
Repubblica e quindi del nostro vivere sociale.
Dobbiamo rilanciare la lotta e la proposta proprio su questo
terreno: per la tutela contro il licenziamento ingiustificato, perché si
reprimano i comportamenti antisindacali, per la tutela della salute e della
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

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