Le norme sotto
riportate in sintesi segnalano, dal punto di vista dell’analisi politica, tre
elementi di grande importanza:
1)
Risulta
segnalato con grande puntualità il concetto di “maggioranza assoluta” per i
passaggi in aula dei provvedimenti legislativi e delle eventuali “navette” tra
Camera e Senato. Un punto che denota non soltanto l’esasperazione “maggioritaria”
presente in tutto il provvedimento ma richiama anche il profilo di
incostituzionalità ben presente nel progetto di legge elettorale approvato in
prima lettura dalla Camera, in materia di premio di maggioranza. In sostanza
una coalizione che raggiungesse il 37% dei voti, ottenendo la maggioranza
assoluta dei seggi alla Camera, disporrebbe della potestà assoluta in materia
di procedimento legislativo;
2)
Sono
mantenuti elementi fondamentali di “bicameralismo perfetto” in particolare in
materia di leggi di profilo costituzionale. Ciò avverrebbe in assenza di
senatori eletti direttamente dal corpo elettorale e, per di più, in presenza
della possibilità che la maggioranza assoluta del Senato sia determinata dai
senatori nominati d’imperio dal Presidente della Repubblica (ben 21). Si tratta
di un altro punto sul quale si tenta di esercitare una vera e propria “svolta
autoritaria”. Se s’intendono mantenere profili così importanti di bicameralismo
paritario appare evidente la necessità di una seconda camera elettiva;
3)
Rispetto
alle modifiche riguardanti il titolo V c’è da segnalare come, intrinsecamente,
eliminando le competenze concorrenti si costati – di fatto – il fallimento dell’ipotesi
federalista perseguita negli anni all’inseguimento della Lega Nord, senza
valutare come andava modificandosi, di fatto, la frattura “centro-periferia”
nell’ambito della cessione di sovranità dello Stato-Nazione e la crescita delle
contraddizioni a livello di Unione Europea. Non si ha però il coraggio di
affrontare il nodo di fondo che riguarda una valutazione oggettiva circa il
ruolo delle Regioni oggi che abbisogna di una profonda modificazione che
andrebbe realizzata prioritariamente alla presunta cancellazione delle
Province. “Presunta cancellazione” perché viene mantenuto ambiguamente un
soggetto di governo per l’area vasta di cui però non si determina concretamente
la possibile prospettiva istituzionale e amministrativa.
TUTTI ELEMENTI,
QUESTI FIN QUI RIASSUNTI IN MANIERA SCHEMATICA, CHE IMPONGONO UNA OPPOSIZIONE
NETTA A QUESTO PROGETTO.
Ecco il riassunto dei
punti salienti del DDL:
IL NUOVO TITOLO V
1) Scompaiono
le materie concorrenti e ritornano sotto l’ombrello statale una serie di
competenze “pesanti”: dalla produzione di energia elettrica, agli ordini
professionali, alle reti;
2) Il
nuovo articolo 117 non lascia solo alle Regioni le competenze che spettano allo
Stato, ma ne cita alcune, tra cui pianificazione infrastrutturale e servizi
alle imprese;
3) Dagli
articoli 114 e seguenti dalla Costituzione scompare il riferimento alle Province.
Al tempo stesso compare tra le funzioni riservate allo Stato l’ordinamento
degli Enti di area vasta;
4) Su
proposta del governo lo Stato può intervenire in materie riservate alle Regioni
per tutelare l’unità giuridica o economica della Repubblica o per realizzare
programmi economico – sociali di interesse nazionale.
SENATO DELLE AUTONOMIE
Una camera non elettiva, senza indennità, espressione dei
territori, estranea al rapporto di fiducia con il Governo. Con potestà
legislativa solo per le leggi costituzionali e di revisione della Carta, ma con
la facoltà di pronunciarsi e proporre modifiche sui disegni di legge ma
limitati alle norme di bilancio. E’ il nuovo Senato nel DDL di riforma
approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
Vi siederanno i Presidenti di Regione e delle province
autonome, i sindaci dei comuni capoluogo di Regione e di Trento e Bolzano, due
consiglieri regionali e due sindaci per ogni Regione. Ma anche 21 cittadini
illustri nominati dal Capo dello Stato (in carica 7 anni) e i senatori a vita.
In tutto 148 membri (ora sono 320).
CAMERA DEI DEPUTATI
La Camera resta composta, come oggi, da 630 deputati. Solo a
Montecitorio spetterà il compito di votare la fiducia al governo: esercita la
funzione di indirizzo politico e quello di controllo dell’esecutivo.
La funzione legislativa sarà esercitata collettivamente
(bicameralismo perfetto) da Camera e Senato solo per le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali.
Le leggi ordinarie sono approvate solo dalla Camera dei deputati.
Il senato ha una funzione di controllo, ma in alcuni ambiti
di interesse delle Autonomie territoriali, le proposte di modifica espresse dal
Senato possono essere superate solo con la maggioranza assoluta della Camera.
ITER LEGISLATIVO
Ogni disegno d legge ordinaria approvato dalla Camera è
trasmesso al Senato che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può
disporre di esaminarlo.
Entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la
Camera in venti giorni si pronuncia in via definitiva.
Tuttavia su alcune materie che riguardano le autonomie
locali (come l’ordinamento dei comuni o degli enti di area vasta) la camera può
opporsi alle modifiche del senato solo a maggioranza assoluta; sulle leggi di
bilancio, il Senato può proporre modifiche solo a maggioranza assoluta.
Sempre a maggioranza assoluta, il Senato può richiedere alla
Camera di esaminare entro 6 mesi, un disegno di legge.
IL GOVERNO
Si rafforza il ruolo del Governo in Parlamento, ma nel testo
della Costituzione entrano anche vincoli ben precisi sul ricorso alla
decretazione d’urgenza.
Il testo della riforma costituzionale uscito dal Consiglio
dei Ministri prevede l’istituzione del voto “ a data certa”.
L’esecutivo potrà chiedere alla camera di deliberare che un
disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto
al voto finale entro 60 giorni dalla richiesta.
I decreti legge non potranno reiterare le norme adottate con
DL non convertiti e ripristinare norme dichiarate illegittime dalla Consulta.
Né potrà esservi “omnibus”: la materia disciplinata dovrà
essere specifica e omogenea.
CORTE COSTITUZIONALE
Con la trasformazione di Palazzo Madama in Senato delle
Autonomie, si modifica la norma sulla nomina dei componenti della Corte
Costituzionale.
Attualmente i 15 giudici delle leggi sono scelti per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalle supreme magistrature
e per un terzo dal Parlamento in seduta comune.
A partire dalla prossima legislatura le cinque nomine di
competenza parlamentare saranno ripartite: tre alla Camera dei Deputati e due
al Senato delle Autonomie.
Alla cessazione della carica dei giudici costituzionali le
nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell’ordine, alla camera e al
senato delle autonomie.
COSTI DELLA POLITICA
Sono cancellate dalla Costituzione l’articolo che riguarda
il CNEL e ogni riferimento alle Province.
Resta, comunque, il riferimento agli enti di area vasta.
In tema di costi della politica, è sancito nella carta
fondamentale che i componenti degli organi elettivi delle Regioni non potranno
avere emolumenti superiori a quelli del Sindaco del Comune capoluogo di
Regione.
Inoltre, nei parlamenti regionali, non potranno essere
corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico
della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nel Consigli Regionali.
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