Dal Consiglio europeo di fine
ottobre sono arrivate affermazioni piuttosto vaghe su immigrazione e asilo. Per
trasformarle in misure efficaci, è necessario separare i due problemi ed
equilibrare gli sforzi degli Stati membri nell’accoglienza dei profughi. Il
rischio di obiettivi di pura facciata.
DUE
QUESTIONI DIVERSE
Le conclusioni del Consiglio
europeo del 24 e 25 ottobre contengono alcune affermazioni
piuttosto vaghe in materia di asilo e immigrazione. Il premier Letta ha dichiarato che si
tratta di affermazioni “sufficienti rispetto alle aspettative” dell’Italia. Per
capire se lo siano rispetto al problema degli sbarchi di profughi e migranti
sulle coste dell’Unione europea che si affacciano sul Mediterraneo e dei
connessi costi in termini di vite umane occorrerà attendere che quelle
affermazioni di principio si traducano in misure precise. Quali siano le misure
auspicabili dipende molto, ovviamente, dall’obiettivo che si intende
raggiungere. Possiamo individuare tre obiettivi seri e uno di pura facciata.
Il primo di quelli seri è
rappresentato dal separare
il problema dell’asilo da quello dell’immigrazione economica,
per evitare che il sistema costruito dagli Stati membri per proteggere chi
chieda asilo crolli sotto la pressione (impropria, ma comprensibilissima) di
persone in cerca di accettabili livelli di benessere, ma non bisognose, in
senso stretto, di protezione. Per raggiungerlo, si tratta di aprire con
coraggio canali di immigrazione legale e, in particolare, istituire la possibilità
di ingresso per ricerca
di lavoro condizionato al possesso di mezzi di sostentamento
sufficienti. Si tratta cioè di superare l’idea che il lavoratore straniero
possa arrivare nel territorio dell’Unione europea avendo già in mano un
contratto di lavoro.
Una pretesa di questo
genere (assai rassicurante nei confronti dell’opinione pubblica più timorosa)
può applicarsi ai lavori altamente qualificati; non certo a quelli a qualificazione medio-bassa,
per i quali la domanda di manodopera straniera è più forte. Per rispondere ai
possibili timori dei cittadini europei, basta osservare come non vi sia niente
di realmente rivoluzionario in questa modalità di ingresso, trattandosi, per un
verso, della modalità praticata di fatto dai lavoratori immigrati in elusione
delle norme attualmente vigenti; per l’altro verso, di una forma un po’ più
rigida e, quindi, un po’ più prudente, del meccanismo che regola l’immigrazione intra-comunitaria (ad
esempio, quella rumena): se oggi rimandassimo in patria il milione di rumeni
che vivono e lavorano in Italia, molte imprese italiane li seguirebbero in
Romania.
L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI
Il secondo obiettivo serio
consiste nell’equilibrare gli sforzi degli Stati membri nell’accoglienza dei
profughi – di coloro, cioè, che fuggono da situazioni di violenza. Oggi, la
materia è disciplinata dal regolamento
“Dublino”, giunto alla sua terza versione. È un regolamento
nato per assicurare al richiedente asilo che la sua domanda non sia palleggiata
all’infinito da uno Stato membro all’altro e per impedire che lo stesso
richiedente possa scegliere liberamente lo Stato membro cui chiedere asilo
(cosa che, al tempo della prima versione, avrebbe ingiustamente premiato gli
Stati membri più spilorci nei confronti dei profughi e penalizzato quelli più
generosi). Il regolamento stabilisce allora i criteri per la determinazione
dello Stato competente per
l’esame della domanda di asilo, che non necessariamente coincide con quello nel
cui territorio la domanda è stata presentata: in genere (con alcune eccezioni
ininfluenti sul piano numerico), risulta competente lo Stato membro attraverso
il quale il richiedente ha fatto ingresso nel territorio dell’Unione Europea.
Il sistema ha due difetti: rischia di
sovraccaricare gli Stati membri geograficamente
più esposti al flusso di profughi (al momento, gli Stati
meridionali dell’Unione) e ostacola una allocazione efficiente dello stock di
profughi, quale quella che si otterrebbe selezionando lo Stato membro
competente in base alla ricettività del suo mercato del lavoro o delle reti di
sostegno amicale e familiare di cui un dato profugo potrebbe soggettivamente
godere.
Una riforma che intenda correggere questi
difetti dovrebbe essere accompagnata da una periodica determinazione della
percentuale di profughi che ciascuno Stato membro è tenuto ad accogliere in
base alla propria situazione economica (non si può chiedere oggi, per esempio,
alla Grecia e alla Germania di essere ugualmente generose) e da meccanismi di
compensazione (burden
sharing) per quegli Stati membri che si trovino ad accogliere una
percentuale di profughi superiore a quella loro spettante.
Il terzo obiettivo è
rispondere con la capacità enorme dell’intera Unione europea, e non con quella
limitatissima di Lampedusa o Malta, ad afflussi contingenti di profughi di
intensità straordinaria, generalmente associati a una situazione di guerra o di
violenza generalizzata messa in atto dai colpi di coda di un regime
dittatoriale in crisi. Rispetto a questo obiettivo, la normativa europea è già
adeguata, prevedendo (direttiva 2001/55/Ce) che il Consiglio dell’Unione
Europea possa concedere protezione
temporanea a determinati gruppi di persone, con distribuzione
dei profughi tra i vari Stati membri in base alla disponibilità accordata da
ciascuno Stato. L’istituzione di un regime di questo tipo potrebbe essere
accompagnata (anche in base alle disposizioni della direttiva stessa) dalla
creazione di corridoi
umanitari, ossia da misure di evacuazione dei destinatari della
protezione, senza che essi debbano affidarsi a trafficanti e scafisti per
raggiungere il territorio dell’Unione europea.
È bene notare come il termine concedere non sia usato
qui in modo a-tecnico. L’istituzione del regime di protezione temporanea non si
pone infatti come una modalità emergenziale per il riconoscimento del diritto alla protezione, che resta regolato dalle
norme a regime, ma piuttosto come una misura
complementare a quanto già previsto in relazione al
riconoscimento del diritto. È una questione di lana caprina? Niente affatto. Il
diritto a
ottenere protezione quando si fugga da un conflitto o da una situazione di
violenza generalizzata è un elemento fondamentale della normativa dell’Unione
Europea. Si tratta di un diritto di cui, in linea teorica, potrebbero essere
titolari molti milioni di persone.
L’Unione Europea può permettersi il “lusso”
di riconoscerlo come diritto soggettivamente esigibile (senza che gli Stati
membri possano opporre alle corrispondenti richieste dinieghi fondati su
considerazioni di sostenibilità economica) perché prevede che la richiesta di
protezione possa essere presentata solo sul territorio di uno Stato membro. La
limitazione fa sì che siano le barriere
fisiche e politiche (deserto, mare, paesi terzi da attraversare
ostili ai profughi) che separano l’Europa dai paesi in conflitto a contenere il
numero delle richieste di asilo entro limiti di fatto sostenibili. Quando si
debba fronteggiare una situazione (quella odierna della Siria, per esempio) che
richiede una maggiore apertura, la direttiva prevede che si possa concedere una speciale
protezione, ma discrezionalmente, nei limiti dettati – appunto – da criteri di
sostenibilità.
Non si altera, cioè, la modalità di accesso
alla procedura di riconoscimento del diritto, consentendo – come alcuni oggi
propongono – a quanti ne posseggano i requisiti soggettivi di presentare la
richiesta dal proprio paese: se così si facesse, il numero di quanti
(giustamente) chiedono sia riconosciuto loro il diritto alla protezione
potrebbe andare molto al di là dei livelli ragionevolmente gestibili; il giorno
dopo, il diritto verrebbe semplicemente cancellato dalla normativa europea.
Allo stesso tempo, l’istituzione del regime di protezione temporanea non deve
precludere l’accesso al riconoscimento del diritto per chi giunga, comunque,
sul territorio, al di fuori di qualunque corridoio umanitario. Non si tratta,
cioè, di far degradare in tutti i casi il diritto
alla protezione al rango di interesse
legittimo alla protezione, ma piuttosto quello di sommare al
riconoscimento di un diritto difficilmente esigibile la risposta sostenibile a
un interesse legittimo potenzialmente assai diffuso.
L’OBIETTIVO DI FACCIATA
Al posto dei tre obiettivi seri di cui si è
detto finora, è possibile (e, temo, probabile) che la politica
europea ne ponga uno solo, di grande effetto, ma di pura facciata: evitare
la morte in mare dei “disperati” (per usare un’espressione cara alla retorica
dei governanti europei) che cercano di approdare sulle nostre coste.
L’obiettivo può essere raggiunto abbastanza facilmente rafforzando le
operazioni di pattugliamento
in mare e
stipulando accordi con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo in
modo tale da impedire drasticamente che i profughi si imbarchino per
raggiungere il territorio dell’Unione europea. La cosa non costa molto ed è
facilmente vendibile all’opinione pubblica come misura di carattere umanitario.
Deve essere chiaro, però, che non tutela affatto chi sia disposto a
morire in mare pur di fuggire dal proprio paese: è come impedire a chi ha un
incendio in casa di lanciarsi dal secondo piano
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