LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in
particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) Secondo l’articolo 10, paragrafo 2, del trattato
sull’Unione europea, i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello
dell’Unione, nel Parlamento europeo, in modo da assicurare il controllo
democratico e la responsabilità in sede decisionale.
(2) Secondo l’articolo 10, paragrafo 3, del trattato
sull’Unione europea, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita
democratica dell’Unione e le decisioni sono prese nella maniera il più
possibile aperta e vicina ai cittadini.
(3) Il trattato di Lisbona potenzia il ruolo politico dei
cittadini dell’UE stringendo solidi legami tra i cittadini, promuove
l’esercizio dei loro diritti politici e la vita democratica dell’Unione.
(4) Rafforzare la legittimità democratica del processo
decisionale dell’UE avvicinandolo ai cittadini è particolarmente importante in
considerazione degli interventi necessari a livello dell’UE per affrontare la
crisi finanziaria e del debito sovrano.
(5) Nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata
«Piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita — Avvio del
dibattito europeo» ( 1 ), la Commissione ha sottolineato l’esigenza di
accrescere la legittimità democratica e la responsabilità in quanto elementi
necessari di qualsiasi riforma dell’Unione europea.
(6) L’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione
europea e l’articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea attribuiscono un ruolo chiave ai partiti politici europei,
sottolineandone il contributo alla formazione di una coscienza politica europea
e all’espressione della volontà politica dei cittadini dell’Unione.
(7) Per consentire ai partiti politici europei di compiere
pienamente la loro missione, il 12 settembre 2012 la Commissione ha presentato
una proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei
partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ( 2 ), per far sì
che i partiti politici europei possano fruire di uno status più visibile e un
sistema di finanziamento più flessibile, trasparente ed efficiente. La
Commissione propone inoltre che, nel contesto delle elezioni del Parlamento
europeo, i partiti politici europei siano tenuti ad adottare tutti i
provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell’Unione dei collegamenti
esistenti tra i partiti politici nazionali e i partiti politici europei. Una
volta adottato, il nuovo regolamento abrogherebbe e sostituirebbe il
regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a
livello europeo ( 3 ).
(8) Un collegamento trasparente tra i partiti nazionali che
i cittadini dell’UE votano e i partiti politici europei cui i partiti nazionali
sono collegati consentirebbe ai partiti europei di esprimere più direttamente
la volontà dei cittadini e avrebbe un impatto significativo sulla trasparenza
del processo decisionale dell’UE.
(9) Rafforzare ulteriormente la trasparenza delle elezioni
del Parlamento europeo contribuirà a meglio riflettere la maggiore incisività
del ruolo e dei poteri del Parlamento europeo acquisiti con il trattato di
Lisbona. Intensificare la connessione dei cittadini con il processo democratico
dell’Unione è il corollario necessario di una più stretta integrazione
istituzionale.
(10) Misure supplementari accrescerebbero la visibilità dei
partiti politici europei durante tutto il processo elettorale, dalla campagna
alle urne, consentendo loro di colmare efficacemente il divario tra la politica
e i cittadini dell’Unione e completando l’obbligo d’informazione che incomberà
ai partiti politici, secondo la proposta di regolamento relativo allo statuto e
al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche
europee redatta dalla Commissione.IT 21.3.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 79/29
( 1 )
COM(2012) 777 final/2.
( 2 )
COM(2012) 499 final.
( 3 )
GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
È già prassi consolidata in vari Stati membri, per alcuni o
tutti i partiti politici, indicare sulla scheda delle elezioni al Parlamento
europeo l’affiliazione a un partito politico europeo. Per assicurare la
visibilità dei partiti politici europei durante tutto il processo elettorale, è
importante che tutti gli Stati membri incoraggino e semplifichino la diffusione
all’elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti nazionali e
partiti politici europei. Per aumentare ulteriormente la trasparenza delle
elezioni del Parlamento europeo, rafforzando nel contempo la responsabilità dei
partiti politici che partecipano al processo elettorale europeo e la fiducia
degli elettori in esso, ciascun partito nazionale dovrebbe rendere pubblica la
sua affiliazione a un determinato partito politico europeo prima delle
elezioni. A parte le varie manifestazioni di partito, come i congressi, le
campagne elettorali dei partiti nazionali sono infatti il mezzo più adatto ed
efficiente per render noti tali collegamenti dando loro forte visibilità.
(12) La decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio ( 1 ) ha dichiarato il 2013 l’Anno europeo dei cittadini.
L’ulteriore potenziamento del potere dei cittadini nelle elezioni del
Parlamento europeo è un importante progresso che si compirà quest’anno.
(13) Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il
presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo a norma della
procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull’Unione
europea, tenendo conto delle modalità previste nella dichiarazione n. 11 del
trattato di Lisbona. Secondo tali procedure, nell’elezione del presidente della
Commissione occorre tener conto delle elezioni del Parlamento europeo e avviare
le opportune consultazioni tra Consiglio europeo e Parlamento europeo. Queste disposizioni
riflettono il ruolo più incisivo del Parlamento europeo nella designazione del
presidente della Commissione e il rilievo che l’esito delle elezioni del
Parlamento europeo ha nel processo.
(14) Nella risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni
al Parlamento europeo nel 2014 ( 2 ), il Parlamento esorta i partiti politici
europei a nominare i candidati alla presidenza della Commissione, dichiarando
che si aspetta che tali candidati svolgano un ruolo guida nell’ambito della
campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il
loro programma in tutti gli Stati membri dell’Unione. La risoluzione sottolinea
il ruolo più incisivo che le elezioni del Parlamento europeo svolgono
nell’elezione del presidente della Commissione.
(15) Nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata
«Piano per un’unione economica e monetaria autentica e approfondita — Avvio del
dibattito europeo», la Commissione ha rilevato che affidare ai partiti
politici, nell’ambito delle elezioni europee del 2014, il compito di nominare i
candidati alla presidenza della Commissione è una misura fondamentale per
favorire l’affermarsi di una vera e propria sfera politica europea.
(16) È quindi opportuno sensibilizzare i cittadini
dell’Unione in merito al ruolo cruciale del loro voto nel determinare chi sarà
il presidente della Commissione e in merito ai candidati a tale ufficio,
sostenuti dai partiti che essi votano nelle elezioni del Parlamento europeo.
(17) Se nell’ambito delle elezioni europee i partiti
politici europei e i partiti nazionali rendono noti i rispettivi candidati alla
carica di presidente della Commissione nonché i programmi dei candidati, si
renderà concreto e visibile il collegamento tra il voto individuale del
cittadino dell’Unione per un partito politico alle elezioni europee e il
candidato alla presidenza della Commissione sostenuto da quel partito. Ciò
aumenterebbe la legittimità del presidente della Commissione, la responsabilità
della Commissione nei confronti del Parlamento europeo e dell’elettorato
europeo e, più in generale, la legittimità democratica dell’intero processo
decisionale dell’UE. Le trasmissioni radiotelevisive di argomento politico
aiutano l’elettorato a scegliere con cognizione di causa: è pertanto opportuno
che i partiti politici nazionali se ne avvalgano per render noto quale
candidato alla carica di presidente della Commissione appoggiano e il relativo
programma.
(18) Le elezioni del Parlamento europeo si svolgono
attualmente su un periodo di vari giorni, in quanto sono organizzate in date
diverse nei vari Stati membri. Una data elettorale europea comune in cui i
seggi chiudano tutti contemporaneamente rifletterebbe meglio la partecipazione
comune dei cittadini in tutta l’Unione e rientrerebbe nel quadro della
democrazia rappresentativa sulla quale si fonda l’UE.
(19) I cittadini dell’Unione hanno il diritto di voto e di
eleggibilità nello Stato membro in cui scelgono di vivere in occasione delle
elezioni al Parlamento europeo, a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del TFUE
attuato dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa
alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato
membro di cui non sono cittadini ( 3 ).
(20) La direttiva 93/109/CE istituisce un meccanismo di
scambio d’informazioni volto ad accertare che i cittadini non possano votare né
essere eleggibili in più di uno Stato membro nelle stesse elezioni.IT L 79/30
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.3.2013
( 1 ) GU L 325 del 23.11.2012, pag. 1.
( 2 ) Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre
2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 [2012/2829(RSP)].
( 3 ) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.
21) Dalle diverse relazioni che la Commissione ha redatto
sull’applicazione della direttiva 93/109/CE nel corso degli anni ( 1 ), e da
ultimo dalla relazione del 2010 sulla valutazione delle elezioni europee del
2009 ( 2 ), sono emerse carenze nel funzionamento del meccanismo inteso a
evitare votazioni e candidature multiple. Tali carenze sono dovute in
particolare all’insufficienza di dati personali che, a norma della direttiva,
lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro d’origine del cittadino
dell’Unione e ai calendari elettorali differenti negli Stati membri. Di
conseguenza, numerosi cittadini dell’Unione, iscrittisi per votare nello Stato
membro di residenza, non hanno potuto essere identificati dallo Stato membro
d’origine.
(22) Alcune misure, emerse da consultazioni intense con gli
esperti degli Stati membri e basate sulle buone prassi riconosciute in questo
contesto, sono riuscite a risolvere alcune di queste carenze in modo da
migliorare il funzionamento del meccanismo per le elezioni europee del 2014 e
ridurre l’onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali.
(23) La maggioranza degli Stati membri ha già istituito
un’autorità di contatto unica per lo scambio di informazioni sugli elettori e
sui candidati nel quadro della direttiva 93/109/CE. Il meccanismo diventerebbe
nell’insieme più efficiente se tutti gli Stati membri istituissero la suddetta
autorità.
(24) Le date di chiusura delle liste elettorali variano
sensibilmente da uno Stato membro all’altro: da due mesi a cinque giorni prima
del giorno delle elezioni. Il meccanismo guadagnerebbe in efficienza se gli
Stati membri, tenendo conto dei tempi del processo elettorale negli altri Stati
membri, trasmettessero le informazioni sugli elettori in tempo per consentire
ai rispettivi Stati membri d’origine di applicare le misure del caso nel
rispetto delle disposizioni nazionali. Ai fini di una maggiore efficienza del
meccanismo, potrebbero migliorare diversi altri aspetti tecnici della
trasmissione dei dati: tra questi, l’uso di un formato elettronico comune e di
un set di caratteri comune, il modo di trasmissione e il metodo di cifratura
applicato per garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.
(25) Se gli Stati membri di residenza trasmettessero
determinati dati personali supplementari sugli elettori, non espressamente
necessari ai sensi della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri d’origine
potrebbero identificare più efficacemente i propri cittadini sulle liste
elettorali. I dati personali che possono rendersi necessari ai fini dell’efficienza
del meccanismo variano da uno Stato membro all’altro.
(26) Il trattamento dei dati personali nel quadro del
meccanismo di scambio d’informazioni dovrebbe essere conforme alla normativa
nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati ( 3 ),
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
SVOLGIMENTO DEMOCRATICO DELLE ELEZIONI
Promuovere e semplificare l’informazione degli elettori
circa i collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei
1. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e semplificare la
diffusione all’elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti
nazionali e partiti politici europei, prima e durante le elezioni del
Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l’indicazione di tali
collegamenti sulle schede elettorali.
Informare gli elettori circa i collegamenti tra partiti nazionali
e partiti politici europei
2. I partiti politici nazionali che partecipano alle
elezioni del Parlamento europeo dovrebbero rendere pubblica la loro
affiliazione ai partiti politici europei prima dello scrutinio. I partiti
politici nazionali dovrebbero indicare chiaramente la loro affiliazione a un
partito politico europeo su tutto il materiale usato nella campagna elettorale,
nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico.
Sostegno a un candidato alla carica di presidente della
Commissione europea
3. I partiti politici europei e nazionali dovrebbero rendere
noti, prima delle elezioni del Parlamento europeo, i rispettivi candidati alla
carica di presidente della Commissione europea e i relativi programmi.
I partiti politici nazionali dovrebbero assicurare che nelle
trasmissioni radiotelevisive di argomento politico, in vista delle elezioni del
Parlamento europeo, si informino i cittadini anche in merito al candidato alla
presidenza della Commissione europea sostenuto da ciascun partito e al relativo
programma.
Data elettorale comune
4. Gli Stati membri dovrebbero concordare una data comune
per le elezioni del Parlamento europeo, in cui i seggi elettorali chiudano
tutti contemporaneamente.
SVOLGIMENTO EFFICIENTE DELLE ELEZIONI
Autorità di contatto unica
5. Gli Stati membri dovrebbero istituire un’autorità di
contatto unica responsabile dello scambio di dati sugli elettori, in attuazione
dell’articolo 13 della direttiva 93/109/CE.
Trasmissione dei dati
6. Ciascuno Stato membro dovrebbe tener conto, per quanto
Stato membro di residenza possa trasmettere le informazioni
sugli elettori in tempo utile per consentire allo Stato membro di origine di
adottare le misure necessarie.
Dati supplementari ai fini di un’identificazione più precisa
7. Gli Stati membri di residenza sono invitati a
trasmettere, oltre ai dati personali previsti nell’articolo 9 della direttiva
93/109/CE, tutti i dati personali rilevanti che possono essere necessari per
consentire alle autorità dei rispettivi Stati membri d’origine di identificare
gli elettori.
Mezzi tecnici ai fini della trasmissione sicura ed
efficiente dei dati
8. Per lo scambio delle informazioni di cui all’articolo 13
della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri devono avvalersi di mezzi elettronici
sicuri, indicati nell’allegato. Gli Stati membri trasmettono le informazioni in
un unico invio per ciascuno Stato d’origine e provvedono in seguito a
comunicare gli eventuali aggiornamenti.
Gli Stati membri e i partiti politici nazionali ed europei
sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2013
Per la Commissione
Viviane REDING
Vicepresidente
ALLEGATO
Modalità tecniche di attuazione dell’articolo 13 della
direttiva 93/109/CE
1. Per lo scambio delle informazioni di cui all’articolo 13
della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri dovrebbero usare file in formato
linguaggio di marcatura estensibile («XML»). I file XML dovrebbero essere
trasmessi esclusivamente per via elettronica sicura.
2. Gli Stati membri dovrebbero usare il set di caratteri
universale Transformation Format—8-bit(UTF-8) per registrare e trasmettere i
dati sugli elettori nell’ambito del meccanismo di scambio delle informazioni.
3. Gli Stati membri dovrebbero ricorrere alla
raccomandazione W3C XML Encryption Syntax and Processing, che comporta lo
scambio di chiave pubblica e chiave privata per garantire un livello adeguato
di protezione nella

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