LA CENTRALITÀ’ DEL PARLAMENTO di Franco Astengo
Nella fase dell’emergenza sanitaria si sono
avuti effetti molto rilevanti sulle prospettive di assetto
istituzionale della Repubblica.
L’utilizzo reiterato dello strumento del Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) annunciati dallo
stesso Presidente del Consiglio (erroneamente definito “Premier”)
in messaggi Facebook e televisivi condotti in solitario, ha aperto un
dibattito di livello costituzionale nel corso del quale si sono
espressi pareri molto diversi fra loro.
Del resto lo stesso fenomeno era accaduto anche
all’epoca delle deformazioni costituzionali proposte dal PD nel
periodo della segreteria (e presidenza del Consiglio) Renzi:
deformazioni costituzionali votate dal Parlamento usando il voto di
fiducia e poi bocciate dal corpo elettorale che, a grande
maggioranza, il 4 dicembre 2016 si era espresso per il “NO” nel
referendum confermativo.
In allora e anche oggi si è molto evocata la
“centralità del Parlamento” stabilita a suo tempo
nell’interpretazione prevalente dell’articolato costituzionale
sulla forma di governo.
Va chiarito, prima di tutto, che la forma
parlamentare di governo è rimasta inalterata nel tempo, nonostante
che giornalisticamente si sia abusato nel numerare presunte Prima,
Seconda e perfino Terza repubblica.
Per precisare meglio i termini della questione può
essere il caso di cercare di rileggere, sia pure in maniera molto
parziale, gli atti dell’Assemblea Costituente.
La discussione che si svolse a partire dal 23
settembre 1947 sugli articoli 53 e seguenti del progetto di
Costituzione presentato all’assemblea dalla commissione dei 75,
dimostrò che fra la fase della discussione nella seconda
sottocommissione e quella dell’Assemblea, i partiti politici
avessero notevolmente maturato le loro convinzioni sulla forma
parlamentare di governo, armonizzando così gli intenti e gli
obiettivi tra i partiti maggiori a partire dal riconoscimento della
stessa opportunità dell’adozione di un sistema bicamerale fino
alla necessità di differenziare le elezioni della Camera e del
Senato in base a leggi elettorali ispirate a principi diversi tra
loro.
Uno dei temi fondamentali che affiorò durante
tutta la discussione fu quella della stretta connessione che avrebbe
dovuto realizzarsi tra le decisioni che l’Assemblea avrebbe dovuto
assumere in tema di struttura del Parlamento e i principi
fondamentali che avrebbero dovuto essere enunciati e rispettati in
tema di rappresentanza politica.
Da questo punto di vista le decisioni da prendere
in tema di elezione e di composizione della Camera e del Senato
(oltre che ,naturalmente, sul tema delle loro funzioni) costituirono
il completamento del dibattito che era avvenuto sull’articolo 48,
dedicato al diritto di voto e sull’articolo 49 dedicato ai partiti
politici.
Fu subito dopo l’inizio della discussione
sull’articolo 52 del progetto che conteneva, nel primo comma, la
sintesi della scelta bicamerale che il dibattito affrontò il tema
generale della rappresentanza politica in relazione alla dizione
dell’art.5 del progetto che prevedeva che la Camera fosse eletta a
suffragio universale e diretto in ragione di un deputato per
ottantamila abitanti o frazione superiore a quarantamila.
Com’è noto Giolitti presentò un emendamento in
base al quale dopo le parole suffragio universale e diretto si
sarebbe dovuto aggiungere la frase : “ .. e segreto, secondo il
sistema proporzionale”; emendamento la cui presentazione fu
giustificata proprio in considerazione “.. dell’’influenza
grandissima del sistema di elezione sulla fisionomia della
rappresentanza..” e perché il sistema proporzionale era quello che
consentiva “..di esprimere nell’assemblea legislativa la reale
influenza che i Partiti hanno nel Paese..” e di garantire meglio la
tutela delle minoranze.
Giolitti acconsentì a ritirare il suo emendamento
e a trasformarlo in un ordine del giorno (che fu approvato a larga
maggioranza) dopo che Ruini ricordò all’Assemblea che la seconda
sottocommissione aveva già votato un emendamento volto nella stessa
direzione che conteneva, però, la raccomandazione di non inserire
(per “ragioni tecniche”) nella Costituzione nessuna norma che
privilegiasse un sistema elettorale al di sopra degli altri.
Per la verità, fra le “ragioni tecniche”
ricordate da Ruini, ce n’era una che sovrastava tutte le altre:
nella seconda sottocommissione era già affiorato, a proposito dei
sistemi elettorali, lo scontro tra i grandi partiti di massa tutti
favorevoli al proporzionale di lista, e i partiti minori, soprattutto
quelli di tradizione liberale e liberal-democratica, favorevoli,
invece, all’uninominale e, quindi, a un sistema tendenzialmente
maggioritario.
In questa complessa partita è interessante far
notare che la composizione della Camera e del Senato assunse da
subito un grande rilievo, apparendo chiaro ai Costituenti che la
maggiore o minore numerosità della Camera dei Deputati (la cui
prevalenza numerica era comunque scontata) sarebbe stata ieri, come
nel dibattito odierno, uno degli elementi fondamentali che avrebbero
determinato non solo il peso ma anche il carattere politico del
bicameralismo italiano.
Partendo da questo assunto si deve collegare anche
il discorso riguardante il numero dei parlamentari: numero la cui
determinazione sarà sottoposta a referendum non appena conclusa la
fase emergenziale che stiamo attraversando.
La riduzione del numero dei parlamentari è stata
voluta essenzialmente dal M5S e subita dagli altri partiti
accondiscendenti a una visione meramente populistica dell’uso delle
Istituzioni.
Nell’Assemblea Costituente proprio sulla
discussione sull’art.53 del Progetto (“La Camera dei Deputati è
eletta a suffragio universale e diretto in ragione di un deputato
ogni ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila”)
intervennero subito Togliatti, da un lato, Nitti e Conti dall’altro.
Favorevole, il primo, all’adozione dell’articolo nella sua
formula originaria, favorevoli, i secondi, a innalzare a centomila
(Nitti) o a centoventimila (Conti) il rapporto fra gli abitanti e i
seggi.
E’ molto interessante, a questo proposito,
riflettere sui due motivi che Togliatti volle porre alla base della
scelta adottata dal gruppo comunista a favore del rapporto tra
eletti/abitanti numericamente più basso.
Anzitutto perché la scelta di un numero più alto
avrebbe distaccato troppo l’eletto dall’elettore e in secondo
luogo, distaccandosi troppo l’elettore dall’eletto quest’ultimo
avrebbe acquistato di più la figura di un rappresentante di partito
e non più di rappresentante di una porzione di popolo che egli, in
qualche modo, avrebbe dovuto conoscere mantenendo anche rapporti
personali e diretti.
Togliatti rivendicava così la necessità di
istituzioni che consentissero alla rappresentanza politica di operare
al meglio al di là di riduttive considerazioni sui loro costi
(questione dei costi che sta alla base della semplicistica
valutazione dei proponenti la riforma oggi in discussione).
Con questo suo intervento il segretario del PCI
aveva fornito uno dei più interessanti contributi al tema della
rappresentanza politica che siano stati sviluppati nel corso dei
lavori dell’Assemblea Costituente.
Se si ricordano, infatti, le pagine dedicate da
Bernard Manin alle discussioni sui principi della rappresentanza
politica che divisero i federalisti e gli antifederalisti alla
Convenzione di Filadelfia (1787) si osserverà che le idee di
Togliatti e del PCI, (favorevole, come tutti i grandi partiti, al
proporzionale di lista) finivano singolarmente per coincidere con le
opinioni del democratico e federalista Madison, convinto che
l’esistenza di grandi collegi elettorali avrebbe rafforzato la
rappresentatività degli eletti senza favorire necessariamente
l’elezione di candidati sostenuti dall’aristocrazia mercantile e
terriera.
Secondo l’interpretazione togliattiana in una
situazione qual’era quella italiana del secondo dopoguerra, la
concentrazione della competizione elettorale in grandi collegi
avrebbe, anzi, consentito ai partiti politici (e particolarmente a
quelli più grandi) di contrastare la forza del grande capitale e dei
poteri costituiti consentendo una vera e paritaria competizione
democratica a livello nazionale.
Allora era chiaro che questa interpretazione data
da Togliatti al sistema della rappresentanza politica coincideva
pienamente con le esigenze e le opinioni di democristiani e
socialisti e più in generale con quella “convenzione
proporzionalistica” che tendeva ad allargare al massimo la
partecipazione politica attraverso il sistema dei partiti e che aveva
consentito, dopo l’unanimismo del CLN, di eleggere la Costituente e
di iniziare il processo di ricostruzione di uno stato democratico:
cosicché l’interesse comune dei più grandi partiti a un
allargamento della loro rappresentanza nella Camera dei deputati
segnò l’affermazione definitiva di quella “convenzione
proporzionalista” appena ricordata.
Così fu adottato quel sistema proporzionale
attraverso la cui adozione di metodo avrebbe reso la Camera dei
Deputati la camera rappresentativa per eccellenza e che avrebbe poi
condotto, nella terza legislatura, a determinare in numero di
trecento quindici i senatori e in seicento trenta i membri della
Camera stessa.
La decisione circa l’elettività del
Senato e la presenza costituzionale della seconda camera come organo
di garanzia costituisce l’altro punto sul quale, in questo momento,
prestare il massimo di attenzione rispetto all’analisi riguardante
l’andamento dei lavori nell’Assemblea Costituente.
Il Senato elettivo nacque, infatti, come custode
contro le “prevaricazioni della maggioranza” e i possibili
attentati ai diritti politici e di libertà garantiti dalla
Costituzione.
Principi fondamentali che non possono essere
cancellati da alcuna revisione costituzionale.
D’altra parte l’impossibilità di abolizione
del Senato, al di là della partecipazione alla funzione legislativa,
deriva dall’attribuzione di concorso, in una dimensione piena e
paritaria, alla nomina delle funzioni che appartengono alla sfera
delle garanzie costituzionali e che assicurano l’equilibrio fra il
principio di maggioranza e quello di rigidità e prevalenza effettiva
della Costituzione: Presidente della Repubblica, giudici della Corte
Costituzionale, componenti laici del Consiglio superiore della
magistratura.
Se per quel che riguarda la nomina dei membri di
questi organi costituzionali o di rilievo costituzionale, la nostra
Costituzione ha scelto il metodo di elezione di secondo grado da
parte dei parlamentari ( o, per quel che riguarda il Presidente della
Repubblica anche con il concorso dei delegati regionali) appare del
tutto evidente che i parlamentari esercitano quelle funzioni non in
rappresentanza della Camera cui appartengono ma in diretta
rappresentanza del corpo elettorale che li ha designati: rimanendo
essi direttamente responsabili di fronte a esso delle scelte compiute
in quelle occasioni.
Con particolare riferimento alla forma di governo
le riforme elettorali realizzate a partire dal 1993, con l’adozione
di sistemi prevalentemente maggioritari (o proporzionali corretti con
premio di maggioranza) hanno contribuito ad indirizzare, almeno fino
alle ultime elezioni politiche del 2018, il sistema politico italiano
verso un indirizzo tendenzialmente bipolare.
Tuttavia tale meccanismo, pur realizzando
l’alternanza tra coalizioni, non è riuscito ad assicurare
stabilità politica e istituzionale soprattutto a causa del carattere
preminentemente elettorale e non politico – programmatico delle
coalizioni.
E’ inutile sottolineare, al di là dei giudizi
pronunziati dall’Alta Corte sui profili di incostituzionalità
presenti in quegli articolati di legge, sul piano della stabilità di
governo e della partecipazione democratica dei cittadini (apparsa
sostanzialmente in progressivo calo) sono stati senz’altro
deludenti.
Si è verificato un fenomeno di vera e propria
“dispersione” nel rapporto tra eletti ed elettori con lo
svilimento del potere di scelta e di decisione da parte di cittadine
e cittadini derivante dalla previsione del voto senza possibilità di
espressione di preferenze, essendo previste liste bloccate di
candidati indicati secondo un ordine di lista stabilito dai vertici
dei partiti politici.
Il problema che si pone, tuttavia, è quello di
comprendere se e in che modo possa essere possibile recuperare, anche
attraverso un ripensamento della forma partito nel frattempo
degenerata nel partito personale o indiscriminatamente “catch all
party”, un ruolo centrale degli organi di rappresentanza politica
oppure se risultino ineluttabili le tendenze verso il superamento dei
modelli attuali di democrazia rappresentativa e la loro sostituzione
con sistemi di democrazia populistica e plebiscitaria.
Da un lato la crisi della sovranità dello Stato
riconducibile al processo di globalizzazione e, all’interno del
continente europeo, alla connotazione prevalentemente economica del
processo di integrazione dell’UE, unitamente alla crisi finanziaria
che ha caratterizzato l’ultimo decennio e oggi accentuata
dall’emergenza sanitaria, hanno attivato spinte sovraniste
contraddistinte da una forte contrapposizione verso gli organismi
internazionali e sovranazionali e da una esaltazione delle politiche
identitarie.
Sono stati così alimentati movimenti politici di
matrice populista che si ispirano al popolo come entità unica e
omogenea posta in contrapposizione con altre diversamente
articolate.
Ne è così discesa una critica alla stessa
nozione di rappresentanza politica e al parlamentarismo, ritenuti in
questa fase storica un male necessario, da superare attraverso
“l’affermazione di una compita democrazia elettronica”
maldestramente confusa con forme di democrazia diretta, l’unica
ritenuta idonea ad affermare il principio “uno vale uno” e il
pieno coinvolgimento del popolo nei meccanismi decisionali.
Come rispondere allora a questa deriva e quanto
vale la riaffermazione della centralità del parlamento nello
svolgimento dei processi legislativi e di quelli politici?
Oggi la politica ha bisogno di dibattiti pubblici
accesi, perché le decisioni devono essere discusse e corrette in
pubblico.
I politici devono spiegare le loro posizioni,
assumere le loro responsabilità anche di fronte agli oracoli della
“tecnica”.
I politici debbono parlare con elettrici ed
elettori confrontando le loro posizioni anche quelle opposte per
rendere visibile la competizione politica.
I dibattiti debbono rappresentare il pluralismo.
Non debbono essere concessi accenti autoritari
assunti in nome di una presunta razionalità “tecnica” che non
può essere definita come patrimonio esclusivo di qualcuno.
Si ravvede la necessità di ritornare a coltivare
la tolleranza nei confronti delle divergenze e dei contrasti,
rischiando la presentazione di punti di vista controversi, rivedendo
e riformulando le politiche e ammettendo i propri errori.
Proprio ciò che non sta succedendo in questi
tempi così difficili.
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