PARLAMENTO E COSTITUZIONE di
Franco Astengo
Accantonata ormai l’idea di
“aprire il Parlamento come una scatola di tonno” il M5S si acconcia all’idea
della governabilità così come concepita dal suo nuovo partner di governo, il
PD, nato – a suo tempo – sulla base dell’idea della “vocazione maggioritaria”.
Si annunciano così, almeno
stando a notizie giornalistiche, ipotesi di modifica della Costituzione che
accompagnerebbero la riduzione del numero dei parlamentari, provvedimento il
cui iter legislativo non è stato ancora completato e che per il M5S ha assunto
nel tempo una funzione di vera e propria “bandiera” almeno sul piano della
visione istituzionale.
Applicando per la prima volta
il secondo comma dell’articolo 15 della legge 152 del 1970 (quella istitutiva
del referendum) l’obiettivo del nuovo governo sarebbe quello di arrivare a un
“referendum day” su due quesiti: quello – appunto – relativo al numero dei
parlamentari e quello riguardante un pacchetto di riforme costituzionali tese
ad accompagnare il primo quesito con una serie di provvedimenti tesi a
garantire, se non a “blindare”, proprio la continuità governativa.
Accanto a tutto ciò sarebbe
prevista una nuova legge elettorale a formula proporzionale con una soglia di
sbarramento al 4%.
Nel merito dei 5 punti di
modifica costituzionale previsti è evidente che occorrerà, dato e non concesso
che le anticipazioni giornalistiche risultino veritiere, una riflessione di
grande profondità con un impegno da parte dei costituzionalisti a definire un
quadro teorico di riferimento in base al quale tracciare una possibilità d’intervento
complessivo: com’è stato del resto nell’analoga occasione delle riforme del
2016.
Sarà indispensabile allora
riprendere la trama tessuta dal Comitato per la Democrazia Costituzionale che,
nel richiamato frangente del 2016, ebbe un ruolo assolutamente determinante.
Al momento sembrano previste
l’adozione della sfiducia costruttiva, la riduzione del numero dei delegati
regionali nell’elezione del Presidente della Repubblica, la partecipazione dei
Presidenti di Regione ai lavori del Senato allorquando si discuteranno leggi d’interesse
regionale, l’unificazione delle età utili per aver diritto all’elettorato
attivo e a quello passivo (18 anni per votare, 25 per essere eletti),
l’espressione del voto di fiducia al Governo in seduta congiunta di Camera e
Senato,
Mi soffermo soltanto su
quest’ultimo punto perché mi pare che su di esso possano immediatamente
sollevarsi questioni proprie di ordine costituzionale.
Le due Assemblee, infatti, sono
elette su base diversa dal punto di vista del riferimento geografico: ritorna,
infatti, la questione della “base regionale” per l’elezione del Senato.
“Base regionale” il cui
riferimento è stato recentemente violato in maniera clamorosa con
l’assegnazione di un seggio siciliano a un eletto umbro: una decisione sicuramente
anticostituzionale che ha aperto un vero e proprio “vulnus” che andrebbe
superato e colmato ripristinando la legalità costituzionale.
Nel caso della fiducia espressa
in seduta comune , considerato il diverso numero dei componenti le assemblee, si
potrebbe infatti verificare un annullamento della possibilità di formazione di
maggioranze difformi tra le due Camere che nella votazione separata oggi
prevista dalla Costituzione possono di conseguenza esprimersi diversamente tra
di loro sulla fiducia.
Maggioranze difformi che ,nel
caso, risulterebbero però espressione della volontà di elettrici ed elettori
nel rispetto dell’articolo 57 della Costituzione.
Ci troviamo dunque di fronte ad
un ennesimo tentativo di riforma della Costituzione tendente a eliminare
presunti ostacoli alla “governabilità” cercando di modificare la funzione
costituzionale del Parlamento.
Parlamento che rimane formato da
due Camere in forma paritaria come confermato proprio dal già citato referendum
del dicembre 2016 all’esito del quale dalla parte del “NO” fornirono
sicuramente un importante contributo anche le elettrici e gli elettori del M5S.
Una riforma attraverso la quale
secondo accreditate voci giornalistiche si punterebbe a formare un nuovo “arco
costituzionale” in condizioni però di sostanziale limitazione nelle possibilità
di espressione della democrazia repubblicana.
Quanto alla legge elettorale un
cui progetto di modifica dovrebbe accompagnare questo disegno di tipo
costituzionale che fin qui è stato descritto, tutti convengono sulla necessità
di misurarsi con la doppia questione della rappresentanza: quella politica e
quella territoriale.
Per affrontare questo tema non
basta però pensare soltanto a una formula legata al sistema proporzionale:
risulterà fondamentale anche il disegno dei collegi attraverso il quale –
appunto – si dovrà garantire il massimo possibile di estensione nella
rappresentanza territoriale.
Quanto allo sbarramento al 4%,
previsto dal progetto inserito nel patto PD- M5S, si segnala soltanto, in
attesa di entrare meglio nel merito, che con le elezioni del 4 marzo 2018 una
sua applicazione avrebbe lasciato fuori dal Parlamento circa 2.800.000
espressioni di voti validi.
In realtà i nodi veri che sono
necessari da affrontare rimangono quelli della forma parlamentare di governo e
della possibilità di espressione istituzionale per le più importanti
sensibilità politiche presenti nella cultura e nella società.
Possibilità di espressione da
porsi naturalmente in relazione anche ai grandi cambiamenti avvenuti nel campo
della tecnologia comunicativa e del relativo mutamento nelle forme di
organizzazione politica: dal partito di quadri al partito di massa, al “pigliatutti”
al “personale; dalla democrazia “del pubblico” fino a quella definita “recitativa”
del cui modello è in atto un’ampia sperimentazione all’interno del sistema
politico italiano.
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